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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della missiva pec I.N.P.S. prot. 132274, notificata in data 7 giugno 2024, con la quale l’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 21 maggio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza, atto n. 25683 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ………….per l’accertamento…. del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non li includevano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la missiva dell’I.N.P.S. che ha respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio, nonché, ove occorra, i prospetti di liquidazione nella parte in cui non riconoscevano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, con corresponsione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Dall’ordinanza non risultano esaminati nel merito i motivi di legittimità dedotti contro il diniego né la fondatezza sostanziale della pretesa economica.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha rilevato che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione. Ha quindi ordinato al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha ordinato all’I.N.P.S. di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché sulle circostanze eventualmente idonee a dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà fornire elementi anche ai fini della dichiarazione di improcedibilità, valutando il comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., secondo l’orientamento per cui l’inerzia successiva a un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse può manifestare in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma invocata dal ricorrente quale base del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; l’ordinanza non ne esamina il merito.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma invocata dal ricorrente in collegamento con l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio; l’ordinanza non ne esamina il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità; il TAR richiama la possibilità di applicarlo qualora l’inerzia della parte, successiva all’ordinanza istruttoria, dimostri inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento per valutare il comportamento processuale delle parti e trarne elementi di prova anche sulla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 64 c.p.a., per attribuire rilievo processuale alla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando non risulti recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti diretti a verificarne l’attualità prima di calendarizzare la trattazione nel merito.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse, il giudice può desumere dal comportamento processuale, purché in modo inequivoco, la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel verificare la permanenza dell’interesse, il giudice può richiedere al ricorrente di aggiornare e documentare fatti o atti sopravvenuti e all’amministrazione resistente di riferire su circostanze idonee a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio del disinteresse attuale alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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