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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 543/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'anno scolastico 2021/2022, nella misura di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza riconosceva il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un valore complessivo di 500 euro oltre accessori, e ordinava all'amministrazione di adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento dell'amministrazione. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l'eventuale adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa la possibilità di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il ricorrente ha provato il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inadempimento, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, incluso l'eventuale adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione; una volta assolto tale onere, grava sull'amministrazione la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'esecuzione, compreso l'eventuale adempimento.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata per analogia anche fuori dai giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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