Sentenza del 20/05/2016 n. 10482 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della riclassificazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, di tutte le unità abitative del Comune di Badia nella prima categoria ai sensi del D.P.G.R. n. 29/L del 1988. Ha sostenuto, da un lato, che l'imposta di soggiorno fosse stata implicitamente soppressa dalla legislazione statale successiva e che la Provincia non avesse più competenza impositiva in materia; dall'altro, che la riclassificazione fosse illegittima perché non fondata su modificazioni strutturali o ambientali dell'immobile accertate in contraddittorio con il proprietario, ma soltanto sulla crescente rilevanza turistica della zona. Ha inoltre censurato la motivazione della sentenza d'appello e la condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la normativa regionale/provinciale sull'imposta di soggiorno non era stata implicitamente abrogata dalla soppressione statale dell'imposta generale di soggiorno, poiché la materia rientrava nella competenza riservata dell'autonomia speciale. Ha inoltre interpretato l'art. 72 dello Statuto speciale, come modificato nel 1989, nel senso che la potestà impositiva sul turismo continua a comprendere l'imposta di soggiorno. La censura sulla riclassificazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il testo dell'atto amministrativo impugnato. È stata ritenuta adeguata la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché questa aveva richiamato e valutato i punti controversi della decisione di primo grado. La condanna alle spese in favore della Provincia è stata confermata; la contestazione relativa alle spese riconosciute al Comune è stata dichiarata inammissibile, dovendo eventualmente essere proposta con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla Provincia Autonoma di Bolzano 600 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 72 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, D.P.R. n. 670/1972, come modificato dalla L. n. 386/1989, art. 9
La competenza provinciale comprende la possibilità di stabilire imposte e tasse sul turismo.
La Corte ha ritenuto che la nozione di imposte e tasse sul turismo comprendesse anche l'imposta di soggiorno, nonostante la modifica del testo statutario e la precedente soppressione dell'imposta statale generale.
D.L. n. 66/1989, art. 10, convertito dalla L. n. 144/1989
Soppressione dell'imposta di soggiorno di cui alla L. n. 739/1939.
La soppressione dell'imposta statale non ha comportato l'abrogazione delle discipline regionali o provinciali fondate sull'autonomia speciale.
D.P.G.R. n. 29/L del 20 ottobre 1988, artt. 14, 15 e 19
L'assegnazione della categoria deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, dell'ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile.
La normativa disciplina la classificazione degli immobili ai fini dell'imposta di soggiorno. La censura relativa alla mancata verifica dei presupposti è stata però dichiarata inammissibile per mancata trascrizione dell'atto amministrativo nel ricorso.
D.Lgs. n. 266/1992, art. 2
Il mancato adeguamento della legislazione regionale alla legislazione statale non determina automaticamente l'abrogazione della normativa regionale.
Nelle materie dell'autonomia speciale, l'eventuale contrasto deve essere fatto valere attraverso l'impugnazione governativa davanti alla Corte costituzionale, non mediante automatica abrogazione.
Art. 366 c.p.c.
Requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.
Chi censura la motivazione o la legittimità di un atto amministrativo deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, consentendo alla Corte di verificare la doglianza sulla base del solo ricorso.
Art. 91 c.p.c.
Il soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
La parte che perde il giudizio deve normalmente rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa.
Art. 391-bis c.p.c.
Rimedio revocatorio per errore di fatto della Corte di cassazione.
La contestazione basata sull'erronea supposizione della costituzione in giudizio di una parte deve essere proposta mediante revocazione e non come semplice violazione di legge.
Massime di principio
- La soppressione di un'imposta statale non elimina automaticamente un'imposta regionale o provinciale istituita nell'ambito di una competenza fiscale riconosciuta dallo Statuto speciale.
- In presenza di autonomia speciale, la competenza impositiva locale deve essere interpretata alla luce dello Statuto e della normativa attuativa: una modifica terminologica, come il riferimento alle imposte sul turismo, non esclude necessariamente l'imposta di soggiorno.
- Chi impugna una riclassificazione amministrativa deve contestare puntualmente i presupposti di fatto e la motivazione dell'atto, riportando nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto stesso; in caso contrario la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile se il giudice richiama la decisione di primo grado e dimostra di aver esaminato e respinto le specifiche censure dell'appellante; non è sufficiente un rinvio meramente acritico.
- Gli errori relativi alla percezione di fatti processuali, come l'erronea supposizione della costituzione di una parte, possono richiedere il rimedio della revocazione e non possono essere fatti valere indistintamente come violazioni di legge.
- La soccombenza nel giudizio comporta normalmente la condanna alle spese, salvo specifiche ragioni di compensazione o errori da far valere con il rimedio processuale appropriato.
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