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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soggetto sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione per il mancato rispetto degli obblighi connessi al prelievo supplementare nel settore latte e prodotti lattiero-caseari. I destinatari della sanzione avevano proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la violazione fosse già estinta per effetto del pagamento in misura ridotta di euro 2.000, somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto dalla norma applicata. In appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto sufficiente solo il pagamento pari a un terzo del massimo e aveva considerato inammissibile, perché nuova, la deduzione circa la natura tributaria del prelievo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 16 l. n. 689/1981 in relazione all'art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003, nonché degli artt. 3 Cost. e 1 l. n. 689/1981, sostenendo che l'oblazione dovesse essere ammessa anche nella forma del doppio del minimo edittale; hanno inoltre insistito sul fatto che la sanzione fosse già estinta perché il pagamento di euro 2.000 era stato effettuato e che l'interpretazione seguita dall'amministrazione e dai giudici di merito contrastasse con il principio di legalità e di uguaglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 16 l. n. 689/1981 consenta l'estinzione dell'illecito anche mediante il pagamento del doppio del minimo edittale, quando più favorevole, e che nel caso concreto il minimo fosse di euro 1.000; conseguentemente il pagamento di euro 2.000 era idoneo a estinguere la violazione. Ha escluso che la sanzione in questione fosse propriamente proporzionale, poiché la previsione normativa fissa un massimo edittale, e ha affermato che un parere ministeriale non può derogare alla legge. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e regoli anche le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    richiamato come base del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003 conv. in l. n. 119/2003

    norma sanzionatoria in materia di prelievo supplementare latte, con minimo edittale di euro 1.000 e massimo di euro 100.000

  • art. 16, comma 1, L. n. 689/1981

    consente l'estinzione dell'illecito anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole

  • art. 10 L. n. 689/1981

    richiamato per distinguere le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo

  • art. 52 d.lgs. n. 213/1998

    richiamato come intervento che esclude il criterio del doppio del minimo quando manchi il minimo edittale

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti per denunciare disparità di trattamento sanzionatorio

  • art. 1 L. n. 689/1981

    invocato dai ricorrenti a sostegno del principio di legalità in materia sanzionatoria

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, il pagamento in misura ridotta può estinguere l'illecito anche quando la somma versata corrisponda al doppio del minimo edittale, se tale criterio è più favorevole al trasgressore e la norma sanzionatoria prevede un minimo determinato.
  • La qualificazione della sanzione come proporzionale richiede che essa sia priva di un limite massimo; se la disposizione contempla un massimo edittale, non è corretta l'applicazione automatica della categoria delle sanzioni proporzionali per escludere il criterio del doppio del minimo.
  • Un parere amministrativo o ministeriale non può modificare, limitare o abrogare una disposizione di legge, né può prevalere sul testo normativo ai fini dell'applicazione del regime dell'oblazione.
  • Quando il pagamento effettuato corrisponde esattamente alla misura ridotta consentita dalla legge, l'amministrazione non può pretendere il residuo e la violazione deve considerarsi estinta.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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