Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soggetto sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione per il mancato rispetto degli obblighi connessi al prelievo supplementare nel settore latte e prodotti lattiero-caseari. I destinatari della sanzione avevano proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la violazione fosse già estinta per effetto del pagamento in misura ridotta di euro 2.000, somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto dalla norma applicata. In appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto sufficiente solo il pagamento pari a un terzo del massimo e aveva considerato inammissibile, perché nuova, la deduzione circa la natura tributaria del prelievo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 16 l. n. 689/1981 in relazione all'art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003, nonché degli artt. 3 Cost. e 1 l. n. 689/1981, sostenendo che l'oblazione dovesse essere ammessa anche nella forma del doppio del minimo edittale; hanno inoltre insistito sul fatto che la sanzione fosse già estinta perché il pagamento di euro 2.000 era stato effettuato e che l'interpretazione seguita dall'amministrazione e dai giudici di merito contrastasse con il principio di legalità e di uguaglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 16 l. n. 689/1981 consenta l'estinzione dell'illecito anche mediante il pagamento del doppio del minimo edittale, quando più favorevole, e che nel caso concreto il minimo fosse di euro 1.000; conseguentemente il pagamento di euro 2.000 era idoneo a estinguere la violazione. Ha escluso che la sanzione in questione fosse propriamente proporzionale, poiché la previsione normativa fissa un massimo edittale, e ha affermato che un parere ministeriale non può derogare alla legge. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e regoli anche le spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 22 L. 689/1981
richiamato come base del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione
art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003 conv. in l. n. 119/2003
norma sanzionatoria in materia di prelievo supplementare latte, con minimo edittale di euro 1.000 e massimo di euro 100.000
art. 16, comma 1, L. n. 689/1981
consente l'estinzione dell'illecito anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole
art. 10 L. n. 689/1981
richiamato per distinguere le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo
art. 52 d.lgs. n. 213/1998
richiamato come intervento che esclude il criterio del doppio del minimo quando manchi il minimo edittale
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti per denunciare disparità di trattamento sanzionatorio
art. 1 L. n. 689/1981
invocato dai ricorrenti a sostegno del principio di legalità in materia sanzionatoria
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, il pagamento in misura ridotta può estinguere l'illecito anche quando la somma versata corrisponda al doppio del minimo edittale, se tale criterio è più favorevole al trasgressore e la norma sanzionatoria prevede un minimo determinato.
- La qualificazione della sanzione come proporzionale richiede che essa sia priva di un limite massimo; se la disposizione contempla un massimo edittale, non è corretta l'applicazione automatica della categoria delle sanzioni proporzionali per escludere il criterio del doppio del minimo.
- Un parere amministrativo o ministeriale non può modificare, limitare o abrogare una disposizione di legge, né può prevalere sul testo normativo ai fini dell'applicazione del regime dell'oblazione.
- Quando il pagamento effettuato corrisponde esattamente alla misura ridotta consentita dalla legge, l'amministrazione non può pretendere il residuo e la violazione deve considerarsi estinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →