Sentenza del 25/02/2015 n. 3774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi IRPEF relativi agli anni 1997 e 1998, emessi sulla base di un accertamento societario fondato su indagini bancarie e ricavi non contabilizzati. Ha contestato l'utilizzo delle movimentazioni bancarie come prova dei maggiori ricavi, la presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili mediante una doppia presunzione, la mancata considerazione delle giustificazioni fornite per i movimenti bancari e la duplicazione d'imposta derivante dalla tassazione sia della società sia del socio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le contestazioni riguardanti l'accertamento societario, già definito con sentenza passata in giudicato, e le doglianze sulle prove, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in presenza di una società a ristretta base sociale, escludendo che si trattasse di una vietata presunzione di secondo grado. Ha inoltre escluso la duplicazione d'imposta, poiché la tassazione della società e quella del socio riguardano presupposti impositivi distinti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 6.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 85 cod. proc. civ.
Esprime il principio di perpetuatio dell'ufficio del difensore: la rinuncia al mandato comunicata prima della sostituzione non impedisce la prosecuzione del giudizio né priva il difensore delle sue funzioni processuali.
Artt. 2697 e 2729 cod. civ.
Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e i requisiti delle presunzioni. La Corte ha ritenuto rispettati tali principi, considerando legittima la presunzione fondata sulla ristretta base sociale e sul reciproco controllo tra i soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39
Disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nelle indagini bancarie e l'accertamento induttivo. Nel caso concreto, le contestazioni sull'accertamento societario non sono state riesaminate perché già coperte da giudicato.
Art. 53 Cost.
Sancisce il principio di capacità contributiva. La Corte ha escluso che la tassazione degli utili in capo alla società e dei dividendi presunti in capo al socio violi tale principio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1
Esclude la doppia imposizione quando essa dipende dal medesimo presupposto impositivo. La Corte ha ritenuto distinti i presupposti: reddito della società da un lato e reddito di capitale del socio dall'altro.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 86 e 127 TUIR
L'art. 86 individua il reddito imponibile della società, mentre l'art. 127 disciplina il divieto di doppia imposizione. La Corte ha confermato che la tassazione societaria e quella del socio colpiscono soggetti e presupposti diversi.
Giurisprudenza Cass. n. 29605/2011
"In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili"
La ristrettezza della compagine sociale, unita al vincolo di solidarietà e al reciproco controllo tra i soci, costituisce il fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione degli utili non contabilizzati.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, soprattutto quando esiste un rapporto stretto tra loro, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica e concreta.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è automaticamente una vietata doppia presunzione: il fatto noto può essere individuato nella ristretta base sociale e nel reciproco controllo dei soci, non soltanto nel maggior reddito accertato alla società.
- Il socio deve contestare tempestivamente e nel giudizio relativo all'accertamento societario le movimentazioni bancarie e la determinazione del maggior reddito; una volta che tale accertamento sia definitivo, non può normalmente rimetterlo in discussione nel giudizio personale.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o delle giustificazioni dei movimenti bancari attraverso una semplice denuncia di violazione di legge; occorre allegare un effettivo vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti.
- La tassazione della società per il maggior reddito e quella del socio per i dividendi presunti non comportano necessariamente doppia imposizione, perché colpiscono soggetti e presupposti impositivi distinti.
- Per superare la presunzione di distribuzione, il socio deve fornire elementi idonei a dimostrare, in modo puntuale, che gli utili non sono stati distribuiti oppure che la propria posizione personale non è riconducibile alla gestione o alla disponibilità degli utili extracontabili.
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