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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 5115/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 25.6.2025.

Giustizia amministrativa202506532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per complessivi euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 giugno 2025 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che l'azione era stata proposta nei termini e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo determinati dal giudice.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I relativi termini processuali risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica del docente.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui fa capo il titolare nominato commissario ad acta.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi al decisum e non abbia provveduto spontaneamente.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve porre in essere tutti gli atti contabili necessari al pagamento; l'assenza di uno specifico stanziamento o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, oltre agli accessori già spettanti, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e con un tetto massimo diretto a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
  • L'insediamento del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: amministrazione e commissario esercitano poteri concorrenti fino all'effettivo adempimento, sicché l'astreinte può maturare fino al giorno dell'adempimento spontaneo dell'amministrazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo prima della promozione dell'azione esecutiva o dell'ottemperanza nei casi in cui il giudice ne verifichi la necessità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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