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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018. — Vision Research Europe BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità. — Causa C-372/17

Giurisprudenza europea62017CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, ai fini della classificazione doganale, conta la capacità oggettiva dell’apparecchio di registrare immagini fisse su una memoria interna, non il carattere permanente della memorizzazione. Una fotocamera ad alta velocità con memoria volatile rientra quindi nella sottovoce 85258030 della NC. Per la stessa ragione, il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è stato ritenuto invalido nella parte in cui portava a escludere tali prodotti da quella sottovoce.

Classificazione doganale di una fotocamera ad alta velocità con memoria volatile: rientra nella sottovoce 85258030 NC e il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è invalido nella parte in cui la esclude.

La questione giuridica

Se la sottovoce 85258030 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende un apparecchio capace di catturare molte immagini fotografiche al secondo e di salvarle in una memoria interna volatile, dalla quale vengono cancellate allo spegnimento o alla registrazione di nuove immagini; e, in caso affermativo, se il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 sia valido, in quanto applicabile per analogia a un apparecchio con tali caratteristiche.

Principio di diritto

La Corte afferma che un apparecchio che cattura immagini fotografiche e le conserva in una memoria interna volatile, anche se tali immagini sono cancellate allo spegnimento o dalla successiva cattura di nuove immagini, va classificato nella sottovoce 85258030 della NC come fotocamera digitale, poiché il criterio decisivo è la capacità di registrare immagini fisse su una memoria interna e le note esplicative non richiedono una memoria durevole. Ne consegue inoltre che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è invalido nella misura in cui, applicato per analogia a prodotti con tali caratteristiche, limita indebitamente la portata della sottovoce 85258030 escludendo la registrazione temporanea su memoria volatile, oltrepassando così i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata
  • Sottovoci 85258019, 85258030, 85258091 e 85258099 della nomenclatura combinata

Classificazione doganale di una fotocamera ad alta velocità con memoria volatile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal rechtbank Noord-Holland in materia di classificazione doganale nella nomenclatura combinata. La Corte è chiamata a stabilire se una fotocamera ad alta velocità che registra immagini su memoria interna volatile debba essere classificata come fotocamera digitale nella sottovoce 85258030 NC e se il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 sia valido nella parte in cui conduce a una diversa soluzione.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone Vision Research Europe BV all’ispettore del servizio tributario/doganale di Rotterdam Rijnmond. La società aveva chiesto un’informazione tariffaria vincolante per l’apparecchio "Phantom V7.3", sostenendo la classificazione nella sottovoce 85258030 NC; l’amministrazione aveva invece classificato il prodotto nella sottovoce 85258019 NC come "altre telecamere". Il giudice del rinvio descrive il prodotto come una fotocamera ad alta velocità che cattura moltissime immagini al secondo e le memorizza in una memoria volatile, nella quale le immagini scompaiono quando l’apparecchio viene spento o quando vengono acquisite nuove immagini.

Normativa rilevante

La Corte richiama le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, il capitolo 85 e, in particolare, le sottovoci 85258019, 85258030, 85258091 e 85258099. Vengono inoltre considerate le note esplicative del Sistema armonizzato e della NC relative alla voce 8525. Sul piano dei poteri della Commissione, è centrale l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, base del regolamento di esecuzione n. 113/2014.

Ragionamento della Corte sulla sottovoce 85258030

La Corte ribadisce che la classificazione doganale va effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, desumibili dal testo della voce e dalle note pertinenti. Dalle note esplicative emerge che le fotocamere digitali sono apparecchi in grado di registrare immagini fisse su una memoria interna o su un supporto intercambiabile, mentre le telecamere, a differenza di quelle, non hanno dispositivi di registrazione delle immagini.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l’apparecchio in discussione ha la capacità di registrare immagini fisse su una memoria interna volatile. Poiché le note esplicative non precisano che la memoria debba essere permanente o non volatile, la memorizzazione temporanea è sufficiente a integrare il concetto di registrazione. Il fatto che le immagini vengano cancellate quando l’apparecchio si spegne o vengono acquisite nuove immagini è quindi irrilevante. Da ciò consegue che l’apparecchio non può essere classificato nella sottovoce 85258019 come "altre telecamere".

La Corte esclude anche la classificazione nelle sottovoci 85258091 e 85258099, dedicate alle videocamere digitali, perché l’apparecchio non è in grado di registrare almeno 30 minuti di una singola sequenza video alla qualità richiesta dalle note esplicative.

Valutazione del regolamento di esecuzione n. 113/2014

La Corte precisa che un regolamento di classificazione può essere applicato per analogia a prodotti sufficientemente simili a quelli espressamente contemplati, al fine di garantire coerenza interpretativa e parità di trattamento. Nel caso concreto, l’apparecchio oggetto del procedimento principale presenta caratteristiche analoghe a quelle del prodotto descritto nel regolamento n. 113/2014, sicché quest’ultimo è applicabile per analogia.

Tuttavia, proprio per questo, il regolamento diviene invalido nella parte in cui considera che la memorizzazione temporanea su memoria volatile non costituisca registrazione interna e classifica il prodotto nella sottovoce 85258019. Secondo la Corte, tale impostazione restringe indebitamente la portata della sottovoce 85258030 NC, modificandone il contenuto anziché limitarlo a precisarlo. La Commissione ha quindi oltrepassato i poteri conferitile dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che la sottovoce 85258030 NC deve essere interpretata nel senso che vi rientra un apparecchio come quello in causa, capace di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle in memoria interna volatile. Dichiara inoltre invalido il regolamento di esecuzione n. 113/2014 nei limiti in cui, applicato per analogia a prodotti con tali caratteristiche, li esclude dalla sottovoce 85258030 e li colloca nella sottovoce 85258019.

Principio di diritto

Ai fini della classificazione doganale nella NC, ciò che rileva è la capacità oggettiva di registrare immagini fisse su una memoria interna; non è richiesto che la memoria sia permanente. Una memoria volatile integra dunque la nozione di registrazione interna, e un atto di esecuzione della Commissione che escluda tale ipotesi altera illegittimamente la portata della sottovoce tariffaria interessata.

Come è indicizzato

Materiedazio e classificazione doganalenomenclatura combinatainterpretazione del diritto dell’unionevalidità degli atti di esecuzione della commissioneapparecchi fotografici digitali e videocamere

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