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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33210/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: (a) inutilizzabilità delle dichiarazioni del coindagato Mousa e della fotografia tratta dal suo telefono, sostenendo che le foto/informazioni in chat costituiscono corrispondenza tutelata dall'art.15 Cost. e potevano essere acquisite solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria; (b) nullità e vizio di motivazione con riferimento alle perquisizioni e ai sequestri effettuati (violazione artt.356 c.p.p. e 114 disp. att.), criticando la natura di "corpo del reato" del telefono, la conservazione e la catena di custodia dei dati, l'omesso avviso della facoltà di difesa e la carenza del compendio indiziario senza le prove contestate.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che: (1) le foto e le dichiarazioni del coindagato Mousa sono effettivamente riconducibili alla categoria della "corrispondenza" e, pertanto, soggette a tutele; l'affermazione del Tribunale che le foto non rientrano nella corrispondenza è censurata; tuttavia l'inutilizzabilità di tali elementi non compromette il quadro indiziario, che si regge su altri elementi probatori ritenuti idonei, in particolare il possesso da parte del ricorrente del telefono della vittima e la sovrapponibilità delle immagini rilevate presso la Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale; (2) la nullità della perquisizione per omesso avviso non si estende automaticamente al sequestro delle cose rinvenute: la disciplina della nullità derivata (art.185 c.p.p.) esclude la regressione quando gli atti nulli riguardano le prove; il verbale di sequestro è parte integrante del sequestro e il sequestro del telefono è stato ritenuto utilizzabile; (3) non vengono meno i gravi indizi di colpevolezza richiesti per la conferma della misura cautelare. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione della decisione al Direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art.94 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone sottoposte a procedimento; utilizzato per valutare la rilevanza delle dichiarazioni del coindagato Mousa

  • artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare la legittimità delle perquisizioni e degli avvisi; la Corte ha ritenuto la perquisizione nulla per omessi avvisi ma ha escluso la trasmissibilità automatica di tale nullità al sequestro delle prove

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Applicata per spiegare la disciplina della nullità derivata: la nullità di atti non si trasmette automaticamente agli atti relativi alle prove, con esclusione della regressione procedimentale quando si tratta di prove

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: disciplina limiti e cautele nell'acquisizione della corrispondenza e della messaggistica, con riferimento a modalità di acquisizione non autorizzate dalla legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso rigettato

  • art. 94, comma 1-ter, e 1-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Previsione formale per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e per gli adempimenti successivi in caso di conferma della custodia

  • Corte costituzionale, sent. n.170 del 2023

    Giurisprudenza costituzionale utilizzata per affermare che messaggi elettronici e messaggistica istantanea rientrano nella nozione di 'corrispondenza' tutelata dall'art.15 Cost., estendendo la tutela anche ai messaggi conservati negli archivi dei dispositivi

  • Corte EDU, giurisprudenza (Copland, Barbulescu, Saber, Iliya Stefanov)

    Richiamata per consolidare il principio che la comunicazione informatico-telematica, anche nella sua dimensione 'statica', può rientrare nella sfera di protezione della corrispondenza

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 6, n.39548 del 11/09/2024 Di Francesco; Sez.6 n.1269 del 20/11/2024 Lato; Sez. U n.5021 del 27/03/1996 Sala)

    Precedenti utilizzati per delimitare l'inutilizzabilità di acquisizioni di messaggistica effettuate con 'screenshots' o senza garanzie, e per spiegare i limiti di propagazione delle nullità procedimentali

Massime di principio

  • Foto e immagini scambiate tramite messaggistica privata possono rientrare nella nozione di 'corrispondenza' e godere delle tutele dell'art.15 Cost.: la loro acquisizione senza le garanzie procedurali può renderle inutilizzabili
  • La violazione delle regole formali nella perquisizione (ad es. omesso avviso delle facoltà difensive) può determinare la nullità dell'atto di perquisizione, ma tale nullità non si trasmette automaticamente al sequestro delle cose rinvenute; per impugnare l'utilizzabilità delle cose occorre dedurre specificamente il vizio relativo al sequestro
  • Il giudice valuta il quadro indiziario nella sua totalità: l'inutilizzabilità di singoli elementi non annulla automaticamente la sussistenza dei gravi indizi se esistono altri elementi probatori solidi (es. possesso della refurtiva, corrispondenze fotografiche)
  • Le doglianze processuali relative alla catena di custodia, alla conservazione dei dati e alle misure tecniche devono essere specificamente dedotte e motivate; l'assenza di precauzioni tecniche può favorire la censura dell'utilizzabilità dei dati ma non comporta automaticamente l'esclusione se risultano altre fonti probatorie
  • Per ottenere il riesame o l'annullamento di una misura cautelare è strategico contestare in modo preciso e specifico gli atti che si ritengono viziati (distinguendo perquisizione, ispezione e sequestro) e indicare la diretta derivazione tra vizi e atti successivi
  • In fase di indagine, la polizia giudiziaria deve adottare cautele procedurali e informare l'indagato delle facoltà difensive quando richiesto; la collaborazione spontanea dell'indagato non sostituisce le garanzie formali

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