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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29026/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall'appropriazione da parte di un consulente finanziario della banca di somme versate da un cliente, in parte mediante sei bonifici online e in parte mediante quattro assegni bancari, somme che dovevano essere destinate all'acquisto di prodotti finanziari ma che furono invece distratte dal consulente a proprio favore. In appello la banca è stata condannata in solido con il consulente a risarcire il cliente per l'intero danno da perdita subita. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3, TUF, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato il nesso di occasionalità necessaria senza considerare le modalità concrete dell'appropriazione e le asserite anomalie (bonifici disposti con credenziali personali e assegni intestati al consulente); (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e per motivazione apparente, deducendo che la responsabilità diretta della banca per omessa vigilanza non sarebbe stata domanda proposta o devoluta in appello e che la motivazione sul punto fosse illogica; (3) violazione dell'art. 1227 c.c., censurando l'esclusione del concorso di colpa del cliente, in particolare per la mancata custodia dei codici home banking e per avere consegnato i mezzi di pagamento al consulente anziché alla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'art. 2049 c.c., osservando che la decisione di merito era coerente con la giurisprudenza sul nesso di occasionalità necessaria in materia di intermediazione finanziaria: la responsabilità della banca sussiste quando il fatto illecito del preposto sia connesso alle mansioni affidate e il cliente abbia riposto affidamento nel rapporto instaurato con il collaboratore, salvo che il cliente percepisca chiaramente l'abuso o sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina. Ha dichiarato inammissibile la restante parte del primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, che aveva valorizzato la qualifica del consulente, i moduli intestati alla banca e l'affidamento ingenerato. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione non era apparente poiché la sentenza d'appello esponeva in modo comprensibile le ragioni del convincimento, e che il richiamo all'omessa vigilanza era argomentazione ulteriore e non decisiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché integralmente diretto a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva già esaminato le difese sulla condotta del cliente e le aveva respinte con un accertamento di merito incensurabile. La banca è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La banca risponde dei danni arrecati dal proprio incaricato quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; l'eventuale abuso del preposto non esclude la responsabilità se il cliente ha fatto affidamento sul rapporto con l'intermediario.

  • art. 31, comma 3, TUF

    Richiamato in combinazione con l'art. 2049 c.c. per fondare la responsabilità dell'intermediario per i danni causati dal consulente finanziario nell'ambito delle mansioni affidate.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che la valutazione del nesso di occasionalità e del quadro probatorio resta riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la motivazione sul punto si inserisse nel thema decidendum.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la dedotta introduzione di una nuova domanda o di nuove ragioni di responsabilità in appello, censura disattesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale usato per denunciare la violazione di legge nei primi e nel terzo motivo, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ne esclude la ricorrenza.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte non ravvisa un concorso di colpa del cliente, ritenendo l'accertamento di merito insindacabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la banca risponde ex art. 2049 c.c. dei danni causati dal proprio consulente quando l'illecito sia connesso per occasionalità necessaria alle mansioni affidate e il cliente abbia confidato, in modo non colpevolmente superabile, nella riferibilità dell'attività all'intermediario.
  • Il nesso di occasionalità necessaria non viene meno per il solo fatto che il preposto abbia abusato dei poteri o perseguito finalità personali; esso si interrompe solo se il cliente percepisca chiaramente l'abuso, sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina o presti acquiescenza all'operato irregolare.
  • Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o il giudizio di attendibilità delle risultanze istruttorie sono inammissibili, salvo deduzione di specifici errori di diritto nella lettura delle prove.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte ritenga illogica o insufficiente la ricostruzione del giudice di merito se il percorso argomentativo è comunque intelligibile.
  • L'esclusione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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