Cassazione Penale, Ordinanza n. 36799/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma nel merito della decisione di appello; resta ferma la pronuncia impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 22 ottobre 2024. Il motivo deduce un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sostenendo che tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. La Corte di cassazione rileva però che la censura è meramente reiterativa, perché ripropone una ricostruzione già smentita dalla motivazione impugnata, la quale dà conto dell'irreperibilità della persona offesa e delle modalità di ricerca della vittima protratte nel tempo. Inoltre il motivo è ritenuto aspecifico perché non si confronta con gli elementi di riscontro valorizzati nei giudizi di merito: deposizioni testimoniali, riconoscimenti e certificati medici della vittima, considerati congrui riscontri delle dichiarazioni della persona offesa e prove adeguate dei fatti di reato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- Il motivo è aspecifico quando non si misura con i plurimi elementi di riscontro valorizzati dai giudici di merito a sostegno della responsabilità penale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come base della decisione se trovano adeguati riscontri esterni in deposizioni testimoniali, riconoscimenti e certificazioni mediche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →