Ordinanza n. 304/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 78/2026, prot. 80015/ del 20/02/2026 avente ad oggetto “Ordine di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 199, comma 1, della L.R. 65/2015” comunicato via pec il 20 febbraio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 199, comma 1, l.r. Toscana 65/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o utilizzatore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di rimessa in pristino, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare è stato evidenziato che la struttura interessata è interna e che, ai fini della decisione di merito, dovranno essere accertate la data di realizzazione, la consistenza e la natura dell’opera.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale impugnata. Il giudice ha ritenuto sussistente un pregiudizio economico grave e difficilmente quantificabile in sede risarcitoria derivante dall’esecuzione del provvedimento. Ha inoltre effettuato un bilanciamento degli interessi ritenendo prevalente, nelle more del giudizio, l’interesse della società ricorrente a mantenere la struttura rispetto all’interesse del Comune, anche in considerazione della necessità di accertare in sede di merito la data di realizzazione, la consistenza e la natura dell’opera. La trattazione di merito è stata fissata per il 20 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di rimessa in pristino; il testo non contiene una specifica interpretazione della disposizione.
art. 199, comma 1, l.r. Toscana 65/2015
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza comunale di rimessa in pristino; il testo non contiene una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in ragione del pregiudizio grave e difficilmente quantificabile e del bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esecuzione di un provvedimento repressivo edilizio può essere sospesa quando possa arrecare al ricorrente un pregiudizio economico grave e difficilmente quantificabile in sede risarcitoria.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può prevalere a favore del privato quando, nelle more della decisione di merito, il mantenimento della struttura non comprometta in modo prevalente l’interesse pubblico e siano ancora necessari accertamenti sulla data di realizzazione, consistenza e natura dell’opera.
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