Cassazione Penale, Sentenza n. 24587/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zocco impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto aggravato di acqua potabile. Contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 c.p. (fatto commesso "su cose esposte per necessità alla pubblica fede"), sostenendo che le tubazioni manomesse si trovavano all'interno della sua abitazione; deduceva inoltre violazione dell'art. 522 c.p. per avere la corte territoriale ritenuto applicabile una diversa aggravante non contestata (beni destinati alla fornitura di un pubblico servizio). Infine sosteneva che, venuta meno l'aggravante, il reato sarebbe estinto per remissione della querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente mere rielaborazioni di merito e non confrontate con la motivazione di merito. Ha condiviso la ricostruzione della corte territoriale, secondo la quale le manomissioni erano avvenute su parti esterne dell'impianto (contatore e valvola di intercettazione stradale), perciò sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 c.p.; richiamata la giurisprudenza che estende la ratio anche ai casi di allaccio abusivo alla rete di distribuzione. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, co. 1, n. 7, c.p.
La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile anche al caso di sottrazione di servizi (acqua) mediante manomissione o allacciamento abusivo alla rete esterna di distribuzione, quando l'intervento riguardi parti dell'impianto esterne alla proprietà privata (es. contatore, valvola di intercettazione stradale).
art. 522, c.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'affermazione di una circostanza aggravante non contestata; la Corte di cassazione non ha ritenuto fondata la doglianza perché la motivazione di merito ha dimostrato la sussistenza della circostanza contestata sulla base di prove, rendendo irrilevante la questione prospettata.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma invocata in ordine alla procedura di trattazione orale in Cassazione: la requisitoria scritta del Procuratore generale è stata depositata ai sensi della disposizione che limita l'udienza pubblica richiesta dalle parti.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità ritenuta evidente e della colpa del ricorrente nella determinazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o per proporre una versione alternativa dei fatti: i motivi che si risolvono in una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- Perché un ricorso per cassazione sia ammesso è necessario un censimento specifico e argomentato di violazioni di diritto o vizi motivazionali, con riferimento diretto alla motivazione impugnata; deduzioni generiche o ripetitive delle doglianze già respinte in appello sono normalmente dichiarate inammissibili.
- L'aggravante dell'art. 625, n.7 c.p. può trovare applicazione anche quando la sottrazione riguarda servizi erogati da una rete pubblica (es. acqua, energia) e l'intervento è diretto su elementi della rete esterna (contatore, allacciamento), non solo su beni materiali esposti esternamente alla proprietà.
- Se si intende contestare la qualificazione di determinati elementi dell'impianto come "esterni" o come "destinati a servizio pubblico", è necessario proporre doglianze specifiche e puntuali dirette a dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà della valutazione probatoria, indicando esattamente in cosa la motivazione sia viziata.
- La remissione della querela estingue il reato solo se ricorrono i presupposti di legge; se sussiste un'aggravante che rende il fatto perseguibile d'ufficio o altera la qualificazione, la mera dichiarazione di remissione non necessariamente determina l'estinzione del reato: occorre verificare la natura della fattispecie e l'effetto della remissione sul titolo di perseguibilità.
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