Cassazione Penale, Sentenza n. 26061/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado in rito abbreviato e poi in appello con conferma della decisione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i delitti contestati e disposto la correzione di un errore materiale relativo alla recidiva. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178, lett. c), e 420-bis c.p.p., perché il giudice di primo grado aveva celebrato l'udienza senza attendere l'imputato, arrivato in ritardo per un disservizio ferroviario mentre era sottoposto a obbligo di dimora, con conseguente perdita della possibilità di rendere dichiarazioni spontanee ritenute rilevanti ai fini del bilanciamento delle attenuanti; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in tema di attenuanti generiche e giudizio di comparazione ex artt. 62-bis e 69 c.p., per non avere valorizzato comportamento processuale, personalità e contesto dei fatti, con richiesta di prevalenza delle attenuanti anziché equivalenza; 3) violazione dell'art. 99 c.p., poiché il capo di imputazione indicava la recidiva specifica, mentre la Corte di appello aveva corretto l'errore materiale inserendo la dicitura "recidivo reiterato", in asserita violazione del divieto di reformatio in peius e dei limiti della correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo e il secondo motivo, dichiarato ammissibile e fondato il terzo motivo solo nella parte relativa alla correzione della qualificazione della recidiva, e ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata nel senso che la dicitura "recidivo reiterato" deve leggersi "recidivo specifico". Nel resto ha rigettato il ricorso. Ha quindi escluso la nullità lamentata per la mancata attesa dell'imputato all'udienza, ha ritenuto non sindacabile in cassazione la motivazione sul bilanciamento delle attenuanti generiche, e ha precisato che l'imputato conserva interesse a impugnare il riconoscimento della recidiva anche quando essa non incida sulla pena per effetto del giudizio di equivalenza, ma nel caso concreto l'errore sulla recidiva era solo materiale e andava corretto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna confermata.
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna confermata.
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nella rubrica della condanna, in concorso con altra disposizione sul danneggiamento aggravato.
art. 625, n. 7, c.p.
Richiamata come aggravante/qualificazione del reato patrimoniale contestato e confermato.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta sussistente; la Corte ha affermato che l'errore sulla sua qualificazione come "reiterata" anziché "specifica" era materiale e doveva essere corretto.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto del secondo motivo; la Corte ribadisce che il loro bilanciamento è valutazione di merito insindacabile se motivata in modo non illogico.
art. 69 c.p.
Richiamato per il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte conferma il giudizio di equivalenza operato dai giudici di merito.
art. 178, lett. c), c.p.p.
Norma invocata per dedurre una nullità del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato; la Corte ha escluso la violazione prospettata.
art. 133 c.p.
I parametri di commisurazione della pena e di valutazione delle attenuanti generiche sono richiamati come criteri di fatto rimessi al giudice di merito.
art. 179, comma 2, c.p.
Richiamato per evidenziare ulteriori effetti della recidiva sulla riabilitazione.
art. 172, ultimo comma, c.p.
Richiamato per gli effetti della recidiva sulla estinzione della pena detentiva per decorso del tempo.
art. 173, comma 1, c.p.
Richiamato per gli effetti della recidiva sulla estinzione della pena pecuniaria.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudizio del merito è insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogico e se dà conto degli elementi ritenuti prevalenti; il giudice non deve confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione o al diverso bilanciamento.
- La mancata presenza dell'imputato all'udienza non determina di per sé nullità del processo se non risulta che sia stata formulata una specifica istanza di sospensione in attesa dell'arrivo dell'imputato o che siano state dedotte tempestivamente le ragioni della sua assenza, né se la parte non abbia attivato gli strumenti processuali per far valere la propria partecipazione nelle fasi successive.
- Il riconoscimento della recidiva è autonomamente lesivo e, anche quando non comporti un aumento concreto di pena per effetto del bilanciamento con attenuanti, l'imputato conserva un interesse concreto e attuale a impugnarlo, poiché la recidiva produce effetti ulteriori sul trattamento penale e penitenziario.
- Quando dalla motivazione complessiva della sentenza emerga con chiarezza la reale qualificazione della recidiva, un errore nella sua trascrizione o nella formula usata nel dispositivo può integrare un mero errore materiale emendabile, senza trasformarsi in illegittima reformatio in peius.
- Il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, ove sorretto da motivazione sufficiente, può essere confermato in cassazione anche se la difesa prospetta una diversa lettura del contesto dei fatti e della personalità dell'imputato.
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