Ordinanza n. 49/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta all’ingresso rilasciati in favore dei lavoratori di cui ai codici pratiche prot. n. P-RE/L/Q/2025/-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all’ingresso rilasciati in favore dei lavoratori ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui sono stati revocati i nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciati. Nel precedente esame cautelare il Tribunale aveva rilevato che la parte ricorrente aveva prodotto in giudizio tutta la documentazione richiesta nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, dichiarando di averla trasmessa integralmente e nei termini anche alla Prefettura. L’Amministrazione, in assenza di idonee e complete schermate del portale telematico, non aveva dimostrato quali documenti fossero stati effettivamente ricevuti e se vi fosse stata una loro mancata ricezione. Per tali ragioni il TAR aveva disposto il riesame, ordinando alla Prefettura di esaminare la documentazione depositata in giudizio e di adottare nuovi provvedimenti formali di conferma o revoca. Alla nuova camera di consiglio è emerso che la Prefettura non aveva eseguito l’ordine entro il termine assegnato, avendo depositato soltanto una relazione a sostegno delle proprie ragioni, anziché nuovi provvedimenti motivati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario reiterare l’ordine di riesame nei confronti della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, assegnando un nuovo termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La Prefettura dovrà esaminare la documentazione prodotta agli atti del giudizio e depositare nuovi provvedimenti formali e motivati di conferma o di revoca degli atti impugnati; non è sufficiente il deposito di una mera relazione. È stata confermata, medio tempore, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di revoca. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. L’ordinanza è esecutiva nei confronti dell’Amministrazione. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la controversia è stata trattata nella relativa fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, richiamata dal Tribunale, per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone il riesame cautelare di provvedimenti amministrativi, l’amministrazione deve esaminare effettivamente la documentazione indicata nell’ordine giudiziale e concludere mediante nuovi provvedimenti formali e motivati; il deposito di una mera relazione difensiva non equivale all’esecuzione dell’ordine di riesame.
- In presenza di una sospensione cautelare e di un ordine di riesame non ancora eseguito, il giudice può reiterare l’ordine, assegnando un nuovo termine all’amministrazione e confermando medio tempore la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
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