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Sentenza

Sentenza n. 14943/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento

Giustizia amministrativa202211599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza, adottato a seguito di preavviso di rigetto, deducendo l'illogicità dell'azione amministrativa per omessa valutazione della riabilitazione intervenuta relativamente a una precedente condanna e l'omessa considerazione degli elementi di reinserimento nella vita sociale ed economica del Paese. Il diniego era fondato sui rapporti informativi della Prefettura e della Questura e sui precedenti risultanti dal casellario giudiziale: una sentenza di applicazione della pena su richiesta per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rispetto alla quale erano successivamente intervenute la riabilitazione e l'estinzione del reato, nonché un decreto penale per contravvenzione al foglio di via obbligatorio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l'esercizio della discrezionalità ministeriale in materia di concessione della cittadinanza. La residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91/1992 costituisce un presupposto necessario per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza. L'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, le condizioni personali, lavorative, economiche e familiari e la condotta conforme ai principi di moralità e convivenza civile. Il Collegio ha ritenuto adeguata l'istruttoria svolta e ha affermato che i precedenti penali possono essere apprezzati negativamente come fatti storici anche se il reato sia stato estinto o il richiedente sia stato riabilitato, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il diniego non è stato considerato irragionevole o sproporzionato e non impedisce la presentazione di una nuova domanda in presenza di sopravvenienze, né incide sul diritto di permanere in Italia alle condizioni già sussistenti. Spese di lite integralmente compensate per la peculiarità del caso e la limitata attività processuale dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni.

    La residenza legale decennale è presupposto necessario per la proposizione della domanda, ma la concessione della cittadinanza resta discrezionale e non costituisce un diritto automatico.

  • artt. 3, lett. 8, e 4, lett. 7, l. 75/1958

    Le fattispecie penali oggetto della sentenza di applicazione della pena sono state considerate dall'Amministrazione, e dal TAR, quali elementi storici rilevanti per la valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione della richiedente.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione ai reati risultanti dai precedenti penali valutati nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • art. 445, comma 2, c.p.

    L'estinzione del reato non impedisce che il fatto storico sottostante sia autonomamente valutato in sede amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale richiesta dall'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 costituisce il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, ma non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo alla concessione dello status civitatis.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è il risultato di una valutazione amministrativa discrezionale e complessa, nella quale possono essere ponderati l'integrazione stabile nella comunità nazionale, le condizioni lavorative, economiche e familiari e la condotta del richiedente.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare negativamente i precedenti penali come fatti storici indicativi dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente, anche quando il reato sia stato successivamente estinto o sia intervenuta la riabilitazione, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su un'istruttoria relativa ai precedenti penali e agli elementi di integrazione non è irragionevole o sproporzionato quando la ponderazione dell'interesse pubblico e di quello privato evidenzi l'insufficiente affidabilità del richiedente rispetto ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
  • Il rigetto di una domanda di cittadinanza per naturalizzazione non preclude la presentazione di una nuova istanza qualora sopravvengano elementi nuovi e non incide, di per sé, sul diritto dello straniero di permanere in Italia alle condizioni già sussistenti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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