Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro subordinato a termine intercorsi tra un lavoratore e una società, nell’ambito dei quali gli eredi del lavoratore hanno chiesto di accertare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 18 luglio 2011 al 31 luglio 2014, previa declaratoria di nullità dei termini apposti ai vari contratti. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo maturata la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, osservando che il rapporto era cessato il 31 luglio 2014 e che l’impugnativa stragiudiziale era stata proposta il 21 ottobre 2014, oltre 60 giorni dopo. Nel ricorso principale gli eredi hanno censurato tale decisione sostenendo che, per i contratti a termine cessati dopo il 1° gennaio 2013, la L. n. 92/2012 ha elevato a 120 giorni il termine per l’impugnativa stragiudiziale. La società ha resistito e, con ricorso incidentale subordinato all’eventuale accoglimento del principale, ha dedotto che, in presenza di una pluralità di contratti a termine distinti, la decadenza va verificata separatamente per ciascun contratto e non può farsi decorrere un unico termine dalla cessazione dell’ultimo rapporto, con conseguente tardività dell’impugnazione rispetto ai primi due contratti della serie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato, da un lato, che la Corte territoriale non aveva applicato la modifica introdotta dall’art. 1, comma 11, L. n. 92/2012 all’art. 32, comma 3, L. n. 183/2010, la quale, per le cessazioni di contratti a termine verificatesi dal 1° gennaio 2013, ha portato a 120 giorni il termine per l’impugnativa stragiudiziale della nullità del termine. Dall’altro lato, ha ritenuto fondato il ricorso incidentale della società perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l’impugnazione dell’ultimo contratto della serie non si estende automaticamente ai contratti precedenti: in presenza di una pluralità di contratti a termine, ciascuno è soggetto alle proprie regole di impugnabilità e la decadenza va valutata distintamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    disciplina la decadenza per l’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro; la Corte richiama la sua applicazione come modificata dalla L. n. 92/2012.

  • art. 1, comma 11, L. n. 92 del 2012

    ha modificato l’art. 32, comma 3, l. n. 183/2010, elevando a 120 giorni il termine per l’impugnativa stragiudiziale quando si contesta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

  • art. 1, comma 12, L. n. 92 del 2012

    "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013."

    fissa l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina della decadenza ai contratti a termine cessati dal 1° gennaio 2013.

  • art. 6, L. n. 604 del 1966

    indicato quale norma che regola i termini di impugnazione del contratto/cessazione, nel testo come modificato dalla L. n. 92/2012.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la gestione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di contratti di lavoro a termine, quando la cessazione del rapporto è successiva al 1° gennaio 2013, l’impugnativa stragiudiziale della nullità del termine deve essere proposta entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto, secondo la disciplina risultante dalla L. n. 92/2012.
  • La successione di più contratti a termine non consente, di regola, di considerare automaticamente l’impugnazione dell’ultimo contratto come estesa ai contratti precedenti: ciascun contratto va valutato autonomamente ai fini della decadenza dall’azione.
  • L’eventuale accertamento giudiziale di un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato è un effetto solo ex post e non elimina, sul piano dell’impugnabilità, la necessità di rispettare i termini decadenziali riferiti a ciascun contratto della serie.
  • Non è corretto applicare alla pluralità di contratti a termine la regola elaborata per fattispecie diverse, se tale regola presuppone una diversa struttura del rapporto e una diversa decorrenza della decadenza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.