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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36660/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

Un professionista aveva convenuto in giudizio i proprietari di un immobile chiedendo il pagamento del saldo del compenso per attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, svolte nell'ambito della ristrutturazione del bene. I convenuti sostenevano che il compenso concordato fosse di euro 13.000, già integralmente corrisposto, in base a un preventivo del 6.12.2007. Il tribunale aveva respinto la domanda e condannato l'attore per responsabilità processuale aggravata; la corte d'appello aveva poi riformato in parte la decisione, ritenendo provato che le parti avessero concluso il contratto d'opera professionale sulla base del preventivo del dicembre 2007 e che nessun nuovo accordo avesse sostituito quelle condizioni economiche. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che il preventivo era stato redatto quando i lavori erano stati affidati a una diversa impresa e per un importo diverso, sicché, a distanza di circa due anni e in mancanza di un nuovo accordo sul compenso, il giudice avrebbe dovuto liquidare il corrispettivo secondo le tariffe professionali. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile, poiché la corte di merito aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, l'esistenza di un accordo tra le parti sul compenso, ricostruito sulla base del preventivo e della successiva istruttoria; in presenza di un compenso pattuito, le tariffe operano solo in via sussidiaria quando nulla sia stato stabilito dalle parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impostazione della corte d'appello secondo cui tra le parti era intervenuto un accordo sul compenso professionale, fissato nelle condizioni economiche del preventivo del dicembre 2007, e ha ribadito che l'applicazione delle tariffe professionali è solo sussidiaria, quando manchi una pattuizione. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista, se pattuito tra le parti, prevale; le tariffe professionali vengono in rilievo solo in via sussidiaria quando le parti non abbiano stabilito nulla.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata richiamata la possibilità di definizione in camera di consiglio per manifesta inammissibilità.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale della causa.

  • art. 2721 c.c.

    La Corte d'appello ha osservato che la relativa eccezione sull'inutilizzabilità della prova testimoniale non era stata proposta e non era rilevabile d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza di un accordo sul compenso professionale, non è consentito in cassazione trasformare la censura in una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.
  • L'art. 2233 c.c. opera nel senso che le tariffe professionali hanno funzione meramente sussidiaria e trovano applicazione solo in assenza di una pattuizione tra le parti sul compenso.
  • La contestazione in sede di legittimità della valutazione delle prove e della ricostruzione del contenuto del preventivo è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
  • Le eccezioni relative ai limiti di utilizzabilità della prova testimoniale devono essere tempestivamente sollevate dalla parte interessata, non essendo normalmente rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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