Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23309/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia che, pur annullando parzialmente l'ordinanza del G.I.P., aveva confermato le misure cautelari (arresti domiciliari per Rocco Vincenzo Cataldi e obbligo di presentazione alla P.G. per Nicodemo Cataldi e Gianluca Dell'Aquila) relativamente a plurimi reati: trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., capo A), autoriciclaggio (capo B), falso (capo C, contestato a R. V. Cataldi), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi D, G), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capo I), e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo P). Le censure difensive principali erano: mancata autonoma valutazione del giudice (vizi della motivazione/adesione pedissequa alla richiesta del P.M.); insufficienza e travisamento degli elementi a fondamento dei gravi indizi (in particolare rispetto al capo A art. 512-bis: contestazione dell\'intestazione fittizia della Edil GGC, della provenienza delle risorse e del ruolo effettivo di Rocco Cataldi); carenza di prova circa la fittizietà delle fatture e del dolo (capi D, G, I); vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, segnatamente il pericolo di reiterazione e l\'uso di fatti del 2012 (procedimento "Quarto Passo"); motivi nuovi aggiunti lamentavano la mancata considerazione della memoria difensiva, insussistenza degli elementi probatori (anche alla luce di verifiche INPS/assenza di atti della GdF), argomentazioni sul ne bis in idem (sentenza CEDU "Grande Stevens") e contestazione della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che: 1) l\'obbligo di "autonoma valutazione" non richiede una riscrittura originale degli atti ma l\'esplicitazione dei criteri adottati; nel caso di specie il G.I.P. e il Tribunale del Riesame hanno compiuto una valutazione critica e individualizzata degli elementi investigativi; 2) la valutazione sulla gravità indiziaria (soprattutto rispetto al capo A, art. 512-bis) era supportata da intercettazioni e accertamenti del G.I.C.O. che evidenziavano la direzione sostanziale della società da parte di Rocco Cataldi, la partecipazione subalterna degli altri indagati e la finalità di sottrarre beni a sequestri; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in sede di legittimità (controllo di logicità e motivazione, non revisione del merito); 3) le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) erano adeguatamente motivate dal Tribunale del Riesame, anche richiamando precedenti condotte e la continuità della partecipazione degli altri indagati; 4) i motivi nuovi sono inammissibili perché connessi a motivi originari dichiarati inammissibili o verticalmente estranei; 5) ciascun ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; infine la Corte ha escluso che i ricorsi fossero stati proposti con colpa procedurale rilevante.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma relativa al trasferimento fraudolento di valori; la Corte ha ritenuto che, per la fase cautelare, sussistessero gravi indizi a carico degli indagati attinenti a tale fattispecie, sulla base di intercettazioni e accertamenti investigativi

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Introduce l\'obbligo per il giudice di compiere un\'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte precisa che cio\' non implica necessariamente una riscrittura originale degli elementi ma l\'esplicitazione dei criteri e del vaglio critico svolto

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione dei reati come esigenza cautelare; il Tribunale del Riesame ha ritenuto che tale pericolo sussistesse per gli indagati e la Cassazione ha giudicato la motivazione non manifestamente illogica

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali; richiamata nella contestazione difensiva sull\'errata applicazione, ma la Corte ha confermato la corretta applicazione nel caso concreto

  • art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiama i criteri per la valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare; la Corte ha ricordato che il giudizio cautelare richiede un giudizio di probabilità qualificata e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio probatorio in dibattimento; la Corte sottolinea che i criteri per la gravità indiziaria non sono gli stessi richiesti per la decisione definitiva ai sensi dell\'art. 192 comma 2

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento normativo richiamato in punto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte cita precedenti che collegano fatture fittizie a intermediazione illecita di manodopera

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; i ricorrenti contestavano la configurabilità del reato in ragione della sospensione dell\'esecuzione della sorveglianza, ma la Corte non ha accolto la censura alla luce della motivazione del Riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l\'onere delle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità: la Corte ha posto a carico di ciascun ricorrente le spese del procedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per valutare l\'onere delle spese e l\'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza CEDU: sentenza "Grande Stevens"

    Richiamata dalla difesa in ordine a profili di ne bis in idem; la Corte di Cassazione non ha ritenuto persuasiva la questione nel contesto cautelare e non ha ritenuto applicabile il principio evocato per invalidare la valutazione cautelare

Massime di principio

  • L\'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare implica l\'esplicitazione dei criteri e del vaglio critico operato, ma non richiede la riscrittura ex novo degli elementi già presenti nella richiesta del P.M.; è sufficiente che risulti chiaro il percorso logico del giudice
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione verifica la logicità e la sufficiente motivazione del provvedimento cautelare, senza poter riesaminare liberamente il merito probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli indizi
  • La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" nella fase cautelare richiede un giudizio di probabilità qualificata e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna; pertanto argomentazioni difensive che propongono letture alternative dei fatti sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi di diritto o manifesta illogicità
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato su elementi quali la continuità nella partecipazione ad attività illecite, la disponibilità a ruoli diversi a beneficio di un dominus reale, tentativi di occultamento del patrimonio e la recidiva personale o coinvolgimento in procedimenti pregressi
  • I motivi nuovi introdotti in Cassazione sono ammissibili solo se connessi ai motivi originari; l\'inammissibilità dei motivi principali trasmette il vizio ai motivi nuovi e impedisce il loro esame
  • Rilevanze amministrative o assenze di atti ispettivi (es. mancata redazione di verbali della GdF) possono costituire argomentazioni difensive, ma non impediscono per sé la sussistenza di gravi indizi ove vi siano altre evidenze (intercettazioni, contestualizzazioni investigative) coerenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.