Cassazione Penale, Sentenza n. 32273/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva che un elemento di novità - la proposta di lavoro come agente di commercio per Campania, Lazio e Puglia - avrebbe dovuto incidere sulle esigenze cautelari attenuando il pericolo di reiterazione del reato, e censurava la motivazione del Tribunale per presunta carenza e incoerenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente e adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, avendo valutato l'elemento di novità prospettato (la proposta di lavoro) proprio sotto il profilo delle esigenze cautelari e concludendo che non fossero emersi elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre osservato che la proposta di lavoro è rilevante, se del caso, per la richiesta di autorizzazione ad svolgere attività lavorativa prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., disciplina eccezionale e rigida, ma non quale elemento idoneo di per sé a revocare la misura. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla decisione del Tribunale in sede di appello cautelare; il Tribunale ha deciso ai sensi di questa disposizione.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa per chi è sottoposto agli arresti domiciliari; istituto eccezionale volto a consentire al ristretto, in situazione di indigenza, di provvedere a esigenze primarie. La Corte rileva che una proposta di lavoro è rilevante soprattutto ai fini di tale autorizzazione e non costituisce automaticamente elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (censura) ma non ritenuta decisiva dalla Corte; attiene alle misure cautelari personali e ai presupposti per la loro applicazione.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c)
Norma invocata nella censura del ricorrente (riguarda la formulazione dell'imputazione e la regolarità dell'atto di accusa); la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a violazioni di tale disposizione nel contesto dell'ordinanza cautelare impugnata.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle cui invocava violazione; concerne le misure cautelari e relativi presupposti, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il mantenimento della misura.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata nella prospettazione difensiva; riguarda le modalità di applicazione della misura e le forme di tutela, ma non ha portato la Corte a ritenere il ricorso fondato.
Massime di principio
- In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il giudice non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura, ma valutare se siano stati prodotti elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari.
- La mera proposta di lavoro non è automaticamente idonea a dimostrare la cessazione del pericolo di reiterazione del reato: occorrono elementi obiettivi e concreti che dimostrino la rescissione dei legami con ambienti criminali e l'effettivo superamento del rischio cautelare.
- La rilevanza di una proposta di lavoro per una persona sottoposta agli arresti domiciliari è prevalentemente collegata alla procedura di autorizzazione al lavoro prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., disciplina eccezionale che richiede rigorosi criteri di valutazione e condizioni oggettive di necessità.
- Per giustificare la sostituzione o revoca di una misura cautelare è utile produrre elementi specifici e verificabili (es. documentazione occupazionale stabile, manifestazioni di distacco dagli ambienti illeciti, garanzie processuali aggiuntive) che incidano direttamente sulle esigenze di prevenzione di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e l'applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende, per cui è importante valutare con cura la fondatezza della doglianza prima di proporre impugnazioni.
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