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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32273/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva che un elemento di novità - la proposta di lavoro come agente di commercio per Campania, Lazio e Puglia - avrebbe dovuto incidere sulle esigenze cautelari attenuando il pericolo di reiterazione del reato, e censurava la motivazione del Tribunale per presunta carenza e incoerenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente e adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, avendo valutato l'elemento di novità prospettato (la proposta di lavoro) proprio sotto il profilo delle esigenze cautelari e concludendo che non fossero emersi elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre osservato che la proposta di lavoro è rilevante, se del caso, per la richiesta di autorizzazione ad svolgere attività lavorativa prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., disciplina eccezionale e rigida, ma non quale elemento idoneo di per sé a revocare la misura. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla decisione del Tribunale in sede di appello cautelare; il Tribunale ha deciso ai sensi di questa disposizione.

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa per chi è sottoposto agli arresti domiciliari; istituto eccezionale volto a consentire al ristretto, in situazione di indigenza, di provvedere a esigenze primarie. La Corte rileva che una proposta di lavoro è rilevante soprattutto ai fini di tale autorizzazione e non costituisce automaticamente elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (censura) ma non ritenuta decisiva dalla Corte; attiene alle misure cautelari personali e ai presupposti per la loro applicazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma invocata nella censura del ricorrente (riguarda la formulazione dell'imputazione e la regolarità dell'atto di accusa); la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a violazioni di tale disposizione nel contesto dell'ordinanza cautelare impugnata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra quelle cui invocava violazione; concerne le misure cautelari e relativi presupposti, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il mantenimento della misura.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata nella prospettazione difensiva; riguarda le modalità di applicazione della misura e le forme di tutela, ma non ha portato la Corte a ritenere il ricorso fondato.

Massime di principio

  • In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il giudice non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura, ma valutare se siano stati prodotti elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari.
  • La mera proposta di lavoro non è automaticamente idonea a dimostrare la cessazione del pericolo di reiterazione del reato: occorrono elementi obiettivi e concreti che dimostrino la rescissione dei legami con ambienti criminali e l'effettivo superamento del rischio cautelare.
  • La rilevanza di una proposta di lavoro per una persona sottoposta agli arresti domiciliari è prevalentemente collegata alla procedura di autorizzazione al lavoro prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., disciplina eccezionale che richiede rigorosi criteri di valutazione e condizioni oggettive di necessità.
  • Per giustificare la sostituzione o revoca di una misura cautelare è utile produrre elementi specifici e verificabili (es. documentazione occupazionale stabile, manifestazioni di distacco dagli ambienti illeciti, garanzie processuali aggiuntive) che incidano direttamente sulle esigenze di prevenzione di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e l'applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende, per cui è importante valutare con cura la fondatezza della doglianza prima di proporre impugnazioni.

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