Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1914/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 270/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 270/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 giugno 2023 e notificata al Ministero il 26 aprile 2024. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per le annualità indicate nel giudizio del lavoro. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato è passato in giudicato, che dalla notificazione alla sede reale dell’Amministrazione era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che non risultava dagli atti l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se e nella misura in cui il pagamento sia ancora dovuto, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e dispone le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina preventiva del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 26 aprile 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    Il decorso del termine dilatorio, calcolato dalla notificazione del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, consente di procedere in ottemperanza per l’inesecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    L’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento può avvenire, quando necessario, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso; il giudice può fissare un termine per gli adempimenti esecutivi, tenendo conto delle somme eventualmente ancora dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 26 aprile 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    Nel caso deciso, la notificazione del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è individuata come il momento dal quale è decorso il termine dilatorio per l’esecuzione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e decorso il termine dilatorio applicabile, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • Per assicurare l’effettività del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore inadempienza dell’amministrazione e fissando un termine per l’attività sostitutiva.
  • L’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può essere disposta nei limiti delle somme ancora dovute e può avvenire anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso, quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.