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Sentenza

Sentenza n. 5154/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del: - Provvedimento di reiezione n° 700290046336 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162016; - Provvedimento di reiezione n° 700290046407 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162015; - Provvedimento di reiezione n° 700290046408 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162017; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo.

Giustizia amministrativa202210234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre provvedimenti di reiezione del 9 giugno 2022 relativi a domande di CIGO per sei lavoratori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato tre provvedimenti di reiezione di domande di cassa integrazione ordinaria per sospensione a zero ore, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 148/2015, degli artt. 2, 3 e 6 della l. 241/1990, del d.m. n. 95442/2016, della circolare INPS n. 139/2016 e del messaggio INPS n. 3777/2019. Ha lamentato inoltre eccesso di potere per difetto di motivazione, insufficiente tutela dell’affidamento, violazione della buona fede e della leale collaborazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost. Secondo la ricorrente, l’impresa edile sarebbe stata esonerata dall’obbligo di consultazione sindacale e la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta agli eventi oggettivamente non evitabili, poiché le domande erano state presentate entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione. Nel corso del giudizio l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che i provvedimenti impugnati erano stati successivamente sostituiti, in autotutela, da tre nuovi provvedimenti di reiezione, fondati su una diversa motivazione relativa all’insussistenza del requisito della transitorietà dell’intervento di CIGO. I nuovi provvedimenti non erano stati impugnati tempestivamente né con ricorso autonomo né mediante motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Ha accertato che, dopo l’adozione dei tre provvedimenti del 9 giugno 2022, l’INPS aveva nuovamente istruito le domande e adottato, il 23 giugno 2022, tre provvedimenti diversi e sostitutivi, anch’essi di rigetto, ma basati sulla diversa motivazione dell’insussistenza del requisito della transitorietà previsto dall’art. 1, comma 2, del d.m. n. 95442/2016. Poiché i provvedimenti originariamente impugnati non erano più esistenti ed efficaci al momento della proposizione del ricorso, l’eventuale annullamento avrebbe prodotto un’utilità meramente apparente, limitandosi a eliminare atti già superati dall’autotutela. Il Collegio ha escluso che la dedotta nullità dei provvedimenti successivi potesse essere esaminata incidentalmente: tali atti avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati o contestati mediante motivi aggiunti. Ha inoltre chiarito che l’adozione di un primo provvedimento di rigetto non consuma il potere dell’amministrazione di rivalutare la medesima domanda, nel rispetto dei termini procedimentali, e di adottare un nuovo provvedimento, anche nuovamente negativo, fondato su una diversa motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 148/2015

    "Dalla documentazione a nostra disposizione non risulta l'assolvimento dell'obbligo di esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale in via preventiva"

    La norma è richiamata nei provvedimenti INPS quale base della prima motivazione di rigetto, relativa all’asserito mancato assolvimento preventivo della procedura di informazione e consultazione sindacale.

  • art. 1, comma 2, d.m. n. 95442/2016

    "Il requisito della transitorietà [...] non sussiste con riferimento al momento della presentazione della domanda"

    La disposizione è posta a fondamento della seconda motivazione di rigetto, relativa all’insussistenza del requisito della transitorietà dell’intervento di CIGO.

  • art. 11, comma 2, d.m. n. 95442/2016

    La disposizione è richiamata per l’attivazione del soccorso istruttorio mediante richiesta all’impresa di una relazione tecnica dettagliata e di ulteriore documentazione.

  • artt. 2, 3 e 6 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione, motivazione e partecipazione procedimentale, ma il giudice non esamina nel merito le relative censure per la dichiarata inammissibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è stato previamente sostituito o superato dall’amministrazione mediante un nuovo atto, l’impugnazione dell’atto originario è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento non attribuirebbe al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Il nuovo provvedimento amministrativo sostitutivo deve essere tempestivamente impugnato con ricorso autonomo o mediante motivi aggiunti; la sua eventuale invalidità non può essere fatta valere, in via meramente incidentale, per ottenere comunque l’esame dell’impugnazione proposta contro l’atto ormai superato.
  • L’adozione di un primo provvedimento di rigetto non consuma, di per sé, il potere dell’amministrazione di riesaminare la medesima domanda e di adottare un nuovo provvedimento, anche nuovamente negativo e fondato su una diversa motivazione, purché siano rispettati i termini procedimentali.
  • La carenza di interesse sussiste quando, al momento della proposizione del ricorso, l’atto impugnato non è più esistente o efficace per effetto di un successivo provvedimento amministrativo, sicché l’eventuale pronuncia di annullamento avrebbe un’utilità soltanto astratta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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