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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38606/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma di una precedente decisione del giudice dell'udienza preliminare e dopo un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso investe due profili. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis e 65 c.p., lamentando che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la loro prevalenza sulla recidiva, avrebbe applicato una riduzione di pena inferiore al massimo consentito di un terzo, senza adeguata giustificazione. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216, ultimo comma, l. fall., contestando la graduazione delle pene accessorie fallimentari, ritenute non adeguatamente motivate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva spiegato il ridimensionamento della gravità del fatto e che la misura della riduzione concessa per le attenuanti generiche era correlata a tale valutazione complessiva; inoltre, quando la diminuzione è comunque significativa e si colloca nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non è necessaria una motivazione analitica sulla quantificazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché le pene accessorie fallimentari erano state applicate in misura prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla pena principale finale, sicché non era richiesta una specifica e rafforzata motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro di legalità e commisurazione della pena, ma non ritenuto violato

  • art. 133 c.p.

    criteri soggettivi e oggettivi di commisurazione della pena; la motivazione sulla riduzione della pena e sulla durata delle pene accessorie è ritenuta sufficiente se coerente con tali criteri

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute con riduzione non necessariamente pari al massimo teorico, purché la decisione sia motivata in relazione alla gravità del fatto

  • art. 65 c.p.

    richiamato nel motivo, ma non emerge una autonoma questione applicativa accolta dalla Corte

  • art. 216, ultimo comma, l. fall.

    disciplina le pene accessorie fallimentari; una motivazione specifica è necessaria solo se la durata si discosta in modo significativo dai parametri edittali, mentre non è richiesta quando la durata è prossima al minimo

  • art. 62-bis c.p.

    il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro quantificazione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili solo per manifesta illogicità

  • art. 133 c.p.

    per le pene accessorie fallimentari, quando sono determinate in misura prossima al minimo, non occorre una motivazione specifica oltre il richiamo ai criteri di commisurazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • l. fall., art. 216, ultimo comma

    la durata delle pene accessorie va commisurata in rapporto ai criteri dell'art. 133 c.p., ma la motivazione rafforzata è richiesta solo per scelte sanzionatorie eccentriche

Massime di principio

  • La riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non deve necessariamente coincidere con il massimo teorico della diminuzione: il giudice può quantificarla in misura inferiore, purché la scelta sia coerente con la valutazione complessiva della gravità del fatto e con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla misura della diminuzione di pena può essere anche sintetica quando la decisione sia comprensibile e non manifestamente illogica; non è richiesto un apparato argomentativo analitico se la quantificazione è comunque giustificata dal quadro complessivo.
  • In tema di pene accessorie fallimentari, una motivazione specifica e rafforzata è necessaria solo se la durata viene determinata in misura superiore alla media edittale o in modo sensibilmente eccentrico rispetto alla pena principale; se la durata è prossima al minimo, la motivazione può essere essenziale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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