Cassazione Penale, Sentenza n. 25447/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi: (1) presunto travisamento della prova dichiarativa riguardante i reati di minaccia, resistenza e lesione, dedotto rispetto alle deposizioni della persona offesa Giuseppe Coscione, della moglie dell'imputato Celestina Oliva e dei militari intervenuti; (2) contraddittorietà della decisione rispetto alla consulenza balistica del PM, che a suo dire escluderebbe un'alterazione recente dell'arma sequestrata; (3) vizio di motivazione e violazione di legge nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui primi due motivi ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di specificare e rendere leggibili le presunte omissioni o falsificazioni probatorie (mancata riproduzione integrale degli atti o mancata indicazione precisa degli elementi rilevanti), rendendo impossibile lo scrutinio di Cassazione per travisamento della prova. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica: quando la pena è comminata in misura prossima al minimo edittale il giudice non è obbligato a una motivazione particolarmente analitica e può limitarsi a richiamare equità e congruità della pena, come fatto dalla Corte territoriale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 238 cod. proc. pen.
Richiamato come base per l'acquisizione delle deposizioni testimoniali rese fuori udienza; la sentenza ha ritenuto utilizzabili tali mezzi di prova per il giudizio di responsabilità.
art. 81 cpv. cod. pen.
Citato in riferimento agli aumenti per continuazione: la pena complessiva è stata calcolata includendo l'aumento previsto dall'ultimo comma dell'art. 81 c.p.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo all'obbligo motivazionale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo anche con motivazione sintetica quando la pena è prossima al minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile e per profili di colpa nella formulazione dell'impugnazione.
Cost. sent. n. 186/2000
Citate come principio di riferimento in ordine alla possibilità di sanzionare l'impugnazione irrituale o gravemente infondata con somme a carico dell'impugnante (Cassa delle ammende).
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 2, n. 35164/2019; Sez. 3, n. 38431/2018; Sez. 3, n. 43322/2014; Sez. 1, n. 25834/2012)
Richiamata per precisare i criteri della censura per travisamento della prova: la doglianza deve essere specifica, riproduttiva e consentire la lettura integrale degli atti contestati senza dover procedere a ricerche indifferenziate nel fascicolo.
Massime di principio
- La censura per travisamento della prova in Cassazione richiede la riproduzione integrale o l'indicazione puntuale degli atti probatori contestati; senza tale specificità il motivo è inammissibile.
- Quando si contestano valutazioni su prove dichiarative, il ricorrente deve allegare le deposizioni o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo in modo da permettere alla Corte di Cassazione un esame diretto.
- Presunte incongruenze fra consulenza tecnica (es. balistica) e valutazione del giudice di merito devono essere dedotte con precisione, indicando i punti del consulente che si ritengono incompatibili con la decisione e riproducendo gli atti tecnici rilevanti.
- Nella fase di dosimetria, se la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale il giudice non è obbligato a una motivazione particolarmente analitica; sono ammissibili motivazioni sintetiche che richiamino equità e congruità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta condanna alle spese e, in presenza di imperizia o impugnazione irrituale, anche all'erogazione di una somma alla Cassa delle ammende.
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