Sentenza del 12/02/2019 n. 4034 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Esenzione per consumo mensile superiore a 1,2 milioni kWh in autoproduzione - Riferimento a più imprese di un unico comprensorio industriale - Esclusione - Disaggregazione dei consumi mensili di ogni singola azienda - Necessità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato maggiore imposta erariale sul consumo di energia elettrica, addizionali e la conseguente maggiore IVA. La società aveva calcolato gli scaglioni tariffari cumulando i consumi di più imprese operanti nel medesimo comprensorio industriale e collegate alla propria officina elettrica. La Corte doveva stabilire sia se la soglia mensile di 1,2 milioni di kWh prevista per l'esenzione potesse essere verificata cumulativamente per tutte le imprese, sia da quando decorresse il termine quinquennale di prescrizione per il recupero dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile quello contro il Ministero, perché non era stato parte del giudizio d'appello ed era comunque estraneo al contenzioso tributario dopo l'istituzione delle agenzie fiscali. Ha stabilito che l'esenzione prevista per i consumi mensili superiori a 1,2 milioni di kWh in regime di autoproduzione non può essere applicata cumulando i consumi di imprese giuridicamente autonome solo perché situate nello stesso comprensorio industriale. I consumi devono essere disaggregati per ciascuna azienda e per ciascun mese. Inoltre, il termine di prescrizione decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo, momento in cui l'Ufficio può verificare l'eventuale errata imputazione cumulativa dei consumi. La contribuente è stata condannata al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in 3.600 euro oltre accessori; la restante metà è stata compensata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. o-bis) (Testo Unico Accise)
Esenzione dall'imposta erariale per consumi mensili superiori a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione.
La soglia per ottenere l'esenzione deve essere verificata con riferimento ai consumi mensili della singola azienda utilizzatrice, non sommando i consumi di più imprese autonome appartenenti allo stesso comprensorio industriale.
D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52, 53, 54 e 56
L'imposta è dovuta dall'esercente l'officina di produzione; la dichiarazione, la fatturazione e la rivalsa devono indicare i quantitativi forniti e le relative aliquote.
Il sistema delle accise è fondato sulle nozioni di officina di produzione o di acquisto, consumatore finale e punto di presa. Tali elementi impongono di distinguere i consumi dei singoli utilizzatori.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 55, comma 1
La dichiarazione annuale deve contenere i dati relativi a ogni mese solare ed essere presentata entro il 20 febbraio dell'anno successivo.
La dichiarazione annuale costituisce il momento in cui l'Amministrazione può verificare l'esatta liquidazione dell'imposta e l'attribuzione dei consumi ai singoli utenti.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 57, comma 3
Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
Nel caso esaminato, la data rilevante coincide con la presentazione della dichiarazione annuale di consumo, perché solo allora è possibile accertare l'errata contabilizzazione cumulativa.
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, convertito dalla L. n. 20 del 1989
L'esenzione dalle addizionali locali riguarda l'energia elettrica autoprodotta e impiegata per uso proprio.
L'esenzione per uso proprio non si estende automaticamente all'energia ceduta a imprese aderenti a un consorzio o comunque giuridicamente distinte dal produttore.
D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per soggetti societariamente collegati, nei casi previsti.
La nozione di autoproduttore può comprendere determinati rapporti societari qualificati, ma non consente di cumulare automaticamente i consumi di imprese semplicemente situate nella stessa area produttiva.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte può correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata.
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, integrando la motivazione del giudice d'appello senza modificare il risultato della decisione.
Massime di principio
- Per applicare una soglia di esenzione sulle accise relativa ai consumi energetici, occorre normalmente fare riferimento al singolo soggetto consumatore e al suo consumo effettivo, salvo una specifica norma che consenta il cumulo.
- La mera ubicazione di più imprese nello stesso stabilimento o comprensorio industriale non crea, di per sé, un'unica unità produttiva né consente di sommare i consumi ai fini fiscali.
- I consumi devono essere adeguatamente misurati, documentati e disaggregati per singola azienda, periodo e punto di presa, soprattutto quando il beneficio fiscale dipende dal superamento di una soglia.
- La cessione dell'energia a imprese terze o giuridicamente autonome può impedire di qualificare quei consumi come uso proprio del produttore, salvo che ricorrano specifici rapporti societari o condizioni normative.
- In materia di accise, il termine per il recupero può decorrere dal momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione obbligatoria che consente all'Amministrazione di individuare l'errore o l'omissione, e non necessariamente dal giorno materiale del consumo.
- Una contabilizzazione cumulativa dei consumi può produrre non solo una maggiore o minore accisa, ma anche effetti sulla base imponibile IVA, rendendo fiscalmente rilevante l'errata applicazione degli scaglioni.
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