Cassazione Civile, Ordinanza n. 06941/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a un precetto di pagamento di euro 9.125,73, nel quale il giudice di primo grado aveva escluso la debenza di euro 650,00 e aveva liquidato le spese processuali in euro 3.200,00 ponendole a carico dell'opponente, ritenuto soccombente anche per avere rifiutato una proposta conciliativa con compensazione delle spese. In appello la decisione è stata riformata limitatamente alle spese, poste a carico dell'opposto e liquidate assumendo come valore della causa uno scaglione fino a euro 1.100,00. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 4 D.M. 55/2014, sostenendo che il valore della causa esecutiva dovesse essere commisurato all'intero credito azionato con il precetto, non alla sola somma contestata, e che, nel giudizio di appello avente a oggetto soltanto la regolazione delle spese, il valore dovesse essere parametrato all'importo delle spese liquidate in primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 per avere la Corte d'appello negato il compenso per la fase istruttoria o di trattazione, nonostante vi fossero stati una proposta conciliativa e scambi di atti diretti a verificare una definizione transattiva della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese nel giudizio di opposizione a precetto, il valore della controversia va determinato, in base all'art. 14 c.p.c., con riferimento all'importo del credito per cui si procede, e quindi nel caso concreto all'intero importo di euro 9.125,73, non alla sola somma illegittimamente precettata di euro 650,00. Ha inoltre ribadito che, quando in appello si discute esclusivamente della correttezza della condanna alle spese del primo grado, il valore della controversia va individuato nell'importo delle spese liquidate dal primo giudice, secondo il criterio del disputatum. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che le attività difensive volte a sondare una soluzione conciliativa, con rinvio della causa per sottoporre la proposta alle parti e scambio di atti tra i difensori, integrino attività riconducibili alla fase di trattazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014, sicché non poteva negarsi il relativo compenso. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 c.p.c.
Per le cause in materia di esecuzione il valore si determina in base all'importo del credito per cui si procede.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio di determinazione del valore della controversia nelle opposizioni esecutive.
art. 4 D.M. 55/2014
La fase di trattazione comprende, in modo non tassativo, attività difensive anche finalizzate alla ricerca di una soluzione conciliativa; tali attività sono compensabili.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014
Le attività difensive successive all'introduzione e anteriori alla decisione, compresi gli scambi di atti per una definizione transattiva, sono riconducibili alla fase di trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa coincide con l'importo del credito azionato con il precetto, non con la sola somma contestata o ritenuta non dovuta.
- Quando in appello è controversa soltanto la regolazione delle spese di primo grado, il valore della controversia per la liquidazione dei compensi va commisurato all'importo delle spese liquidate dal primo giudice, secondo il criterio del disputatum.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione comprende anche l'attività difensiva svolta per verificare una possibile definizione conciliativa della lite, ove risultino scambio di atti e iniziative processuali coerenti con tale finalità.
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