Sentenza n. 4907/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Napoli - sezione Lavoro n. 3446/25, pubblicata in data 17/10/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 20/10/2025, passata in giudicato, avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato ordinato di mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, l’importo di 500 euro per l’annualità riconosciuta, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. La ricorrente ha dedotto che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorie nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l’esecuzione nei successivi 60 giorni dall’insediamento. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso concreto, un presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 475 c.p.c.
notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.
La sentenza civile è stata notificata in copia attestata conforme ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire concretamente un’utilità al privato, ha immediato valore conformativo-ordinatorie nei confronti dell’Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza di condanna, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l’assenza di adempimento; accertati tali presupposti, ordina all’Amministrazione di realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un organo amministrativo competente ratione muneris e consentendogli di delegare l’attività a un dirigente dell’ufficio.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione, anche se realizzata tardivamente dall’Amministrazione o dal commissario ad acta.
- L’insediamento del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi cessare con l’adempimento dell’Amministrazione oppure con quello posto in essere dal commissario.
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