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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 531/2026, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n. 2665/2025 R.G. integrato dai motivi aggiunti, promosso da Distefano Carmelo, annullando gli atti impugnati ed ordinando all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di riesaminare la posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Sicilia, sede di Catania, Sezione Quarta, n. 531/2026, che aveva annullato gli atti della procedura e ordinato il riesame della posizione del ricorrente originario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (candidato controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una procedura approvata con deliberazione n. 875 del 9 maggio 2025. La graduatoria iniziale, approvata con deliberazione n. 1714 del 19 settembre 2025, collocava l'appellante al primo posto con 2,600 punti e il controinteressato al secondo posto con 2,060 punti. A seguito del riesame di istanze di revisione, la Commissione rettificava la graduatoria, recepita con deliberazione n. 2125 del 22 novembre 2025: l'appellante restava primo con 2,850 punti, un altro candidato risultava secondo con 2,660 punti e il controinteressato veniva retrocesso al terzo posto con 1,810 punti. Il controinteressato aveva impugnato gli atti, ottenendo dal TAR l'annullamento degli atti e l'ordine di riesame della sua posizione. L'appellante proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e la sospensione della sua esecutività. Nel corso del giudizio depositava però una dichiarazione formalmente qualificata come rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., affermando che, per il mutamento della situazione di fatto e di diritto, era venuto meno il proprio interesse alla decisione dell'appello e dell'istanza cautelare.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di appello. Il Collegio ha affermato che l'interesse all'impugnazione, quale condizione dell'azione, deve permanere non solo al momento della proposizione del gravame, ma fino alla decisione, perché il processo può proseguire soltanto se l'eventuale accoglimento conserva un'utilità concreta e attuale. La dichiarazione dell'appellante, chiara ed espressa nel riconoscere il venir meno di tale utilità, era sufficiente a rendere evidente la sopravvenuta carenza di interesse, anche senza verificare se l'atto integrasse tecnicamente una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84 c.p.a. È stato quindi dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, ormai priva di autonoma utilità. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione della particolare evoluzione processuale e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La dichiarazione formalmente qualificata come rinuncia al giudizio non è stata valutata quanto alla sua piena ritualità ed efficacia estintiva tipica; il suo contenuto è stato comunque ritenuto sufficiente a dimostrare il sopravvenuto venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione.

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso o dell'appello sia fino alla decisione; il suo sopravvenuto venir meno comporta l'improcedibilità per carenza di interesse.
  • La dichiarazione processuale con cui la parte afferma in modo chiaro, espresso e inequivoco che è venuta meno l'utilità concreta della decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità, anche se non ne ricorrono o non vengono esaminati tutti i requisiti formali della rinuncia agli atti disciplinata dall'art. 84 c.p.a.
  • Quando l'appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare i motivi di gravame, ormai privi di attualità quanto all'utilità pratica conseguibile.
  • La sopravvenuta improcedibilità dell'appello rende priva di autonoma funzione e utilità anche l'istanza cautelare proposta nel relativo giudizio, sulla quale deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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