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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 128/2024 pubblicata il 10/04/2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'eseguire una sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 aprile 2024. La sentenza da eseguire aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di 2.000 euro. La pronuncia era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata quale base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e dopo il decorso del termine dilatorio previsto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione completa ed esatta del comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, con facoltà di delega, e incaricato di adottare o avviare le procedure contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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