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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11719/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una casa di cura privata accreditata aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni di ricovero ospedaliero rese nel primo e nel secondo semestre del 2006, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. L'azienda sanitaria locale aveva proposto opposizione sostenendo l'inesigibilità del credito e contestando la misura degli interessi. Il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi, condannando la ASL al pagamento della sorte capitale con interessi legali. In appello la ASL aveva chiesto la riduzione del credito in misura corrispondente alle decurtazioni operate dalla Commissione ispettiva permanente; la Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo che i controlli potessero essere eseguiti anche oltre il 30 aprile dell'anno successivo, che il superamento del tetto annuale di spesa fosse stato accertato e che i verbali ispettivi, non impugnati in sede amministrativa, fossero incontrovertibili. La casa di cura ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1355 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che il termine del 30 aprile fosse essenziale e che i verbali tardivi non potessero incidere sul diritto all'integrale pagamento; (2) omesso esame e violazione di legge perché le decurtazioni derivavano, secondo la ricorrente, non da controlli di appropriatezza ma dall'applicazione di tariffe diverse da quelle contrattuali; (3) violazione delle norme sulla giurisdizione, deducendo che la controversia sul pagamento dei crediti sanitari non imponeva l'impugnazione dei verbali in sede amministrativa; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delle norme interpretative del contratto, in relazione all'effettivo adempimento e alla disciplina tariffaria pattizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo ritenendoli fondati, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto che il giudice d'appello avesse erroneamente considerato i verbali della Commissione ispettiva come incontestabili solo perché non impugnati in sede amministrativa, mentre doveva esaminare le contestazioni concernenti l'esito dei controlli e verificare se la ASL avesse assolto l'onere di provare il fatto impeditivo rappresentato dal superamento del tetto di spesa. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto, senza indicare specificamente il vizio ermeneutico dedotto, e perché l'argomento sulla nullità ex art. 1355 c.c. era nuovo e comunque inconferente rispetto alla distinzione tra termine di pagamento e termine per i controlli.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ricorda che il sindacato sull'interpretazione del contratto resta limitato ai soli casi di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione illogica.

  • art. 1355 c.c.

    La tesi della ricorrente è reputata nuova e comunque inconferente, perché riferita al termine di pagamento e non al termine per l'esecuzione dei controlli.

  • artt. 6 e 10 del contratto

    Le clausole sono lette nel senso che i controlli di appropriatezza e legittimità possono essere eseguiti 'in qualsiasi momento', mentre il 30 aprile dell'anno successivo segna solo il momento di esigibilità del credito in assenza di esito negativo dei controlli.

  • art. 12 del contratto

    Invocato dalla ricorrente come base della tariffa pattizia, ma il suo rilievo non è esaminato nel merito perché il motivo è accolto solo nei limiti in cui si contesta l'uso dei verbali ispettivi come accertamento incontestabile.

  • art. 5 L. n. 1034 del 1971

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, poi superato dall'applicazione dei principi più recenti delle Sezioni Unite.

  • art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010

    È utilizzato per il riparto di giurisdizione: le controversie sugli esiti dei controlli di appropriatezza appartengono al giudice ordinario se si contestano solo esiti e richieste pecuniarie, non il potere o le modalità del controllo.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in materia di accreditamento sanitario e controlli sulle strutture private.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata assorbita, non essendo stata esaminata nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata assorbita, non essendo stata esaminata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che grava sulla ASL la prova del fatto impeditivo della pretesa, cioè del superamento del tetto di spesa, in assenza del quale il credito della struttura accreditata resta azionabile.

  • D.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente quale base per gli interessi sulle somme dovute, ma la questione sugli interessi commerciali non è oggetto del decisum finale.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui corrispettivi dovuti a strutture sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa opera come fatto impeditivo della pretesa di pagamento e deve essere provato dall'ente tenuto al pagamento.
  • I verbali di controllo dell'ASL non diventano incontestabili solo perché non impugnati in sede amministrativa quando la controversia riguarda l'esito del controllo e il credito azionato in sede ordinaria.
  • Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato: la Cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito se quest'ultima è una delle interpretazioni plausibili, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
  • La distinzione tra termine di esigibilità del credito e termine per lo svolgimento dei controlli è decisiva: la previsione di un termine di pagamento non implica, di per sé, che i controlli non possano essere svolti successivamente.
  • In materia di giurisdizione nelle controversie sui controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si discute solo dell'esito del controllo e delle conseguenze patrimoniali, mentre la giurisdizione amministrativa rileva se sono contestati il potere o le modalità di esercizio del controllo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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