Ordinanza n. 1989/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta – istanza PNA/L/Q/2022/101822 al lavoro subordinato, emesso in data 23/08/2024 e regolarmente notificato dalla Prefettura di Napoli solo in data 05/06/2026, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto profili di illegittimità procedimentale, evidenziando che la convocazione, il preavviso di revoca e il provvedimento finale non gli sarebbero stati ritualmente comunicati, risultando comunicazioni indirizzate esclusivamente al datore di lavoro e, inoltre, non consegnate tramite PEC. È stata altresì valorizzata la circostanza che il lavoratore, già entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato, avesse instaurato, prima della revoca, un nuovo rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato e disponesse di un'idonea sistemazione alloggiativa. Tali elementi, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere esaminati concretamente dall'Amministrazione prima dell'adozione della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris, rilevando che gli atti del procedimento non risultavano ritualmente portati a conoscenza del lavoratore, soggetto direttamente inciso dagli effetti della revoca. Il Collegio ha richiamato l'art. 7 della l. 241/1990, che impone la comunicazione di avvio ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché un precedente del Consiglio di Stato sulla necessità di garantire la partecipazione procedimentale al lavoratore straniero. Ha inoltre considerato documentalmente comprovati il nuovo rapporto di lavoro instaurato prima della revoca e la disponibilità di un'idonea sistemazione abitativa, elementi che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe potuto determinare la perdita della regolarità del soggiorno e compromettere l'attuale inserimento lavorativo. La trattazione di merito è stata fissata al 12 maggio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
l'avvio del procedimento va comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
La comunicazione di avvio deve essere garantita anche al lavoratore straniero quando il provvedimento di revoca del nulla osta incide direttamente sulla sua posizione, non essendo sufficiente la comunicazione al solo datore di lavoro.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti sulla posizione di un lavoratore straniero, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata anche nei suoi confronti e non soltanto verso il datore di lavoro.
- La mancata o irregolare conoscenza, da parte del soggetto direttamente inciso, della convocazione, del preavviso e del provvedimento finale costituisce un profilo rilevante ai fini della valutazione cautelare della legittimità del procedimento.
- Nel procedimento relativo alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve esaminare in concreto la sopravvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e la disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, quando tali circostanze risultino documentate prima dell'adozione della revoca.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione della revoca del nulla osta può esporre il lavoratore straniero al rischio di perdere la regolarità della permanenza sul territorio nazionale e di compromettere il rapporto di lavoro in essere.
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