Ordinanza n. 3720/2026 - Napoli, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità -del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Sparanise in merito alla diffida ad adempiere, formalmente notificata in data 23.1.2026, volta ad ottenere la stipula del contratto d'appalto relativo ai “Lavori di efficientamento energetico con messa in sicurezza di edifici del patrimonio comunale - immobile in via Le Castagne e in via Corrado Graziadei” (CUP: J64H22001330006 - CIG: B30A09136F).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida a stipulare il contratto d'appalto relativo a lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza di immobili comunali
Esito
La controversia
L'impresa ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sparanise rispetto alla diffida formalmente notificata il 23 gennaio 2026, finalizzata alla stipula del contratto d'appalto relativo ai lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici del patrimonio comunale. Nel ricorso l'impresa aveva dichiarato di depositare vari documenti rilevanti per dimostrare i presupposti della pretesa, tra cui la determinazione di affidamento o aggiudicazione, la lettera di consegna dei lavori d'urgenza, l'attestazione di congruità della Cassa Edile e la nota comunale concernente la richiesta di stipula della scrittura privata. Tuttavia, risultava allegata soltanto la diffida ad adempiere, mentre gli ulteriori documenti indicati non erano stati effettivamente prodotti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, i documenti menzionati dalla ricorrente e non depositati: la Determinazione RCG n. 573/2024, la lettera di consegna dei lavori d'urgenza del 13 settembre 2024, l'attestazione di congruità della Cassa Edile del 10 dicembre 2024 e la nota del Comune di Sparanise del 28 gennaio 2025 relativa alla richiesta di stipula della scrittura privata. È stato assegnato alla parte ricorrente il termine di quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della documentazione. La camera di consiglio è stata rinviata al 23 settembre 2026. Il Comune non si è costituito e non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando la parte ricorrente richiama documenti decisivi ma non li deposita, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione necessaria per accertare i presupposti della pretesa e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
- L'omessa produzione dei documenti dichiarati nel ricorso può giustificare l'assegnazione alla parte ricorrente di un termine per adempiere agli incombenti istruttori prima della decisione sulla domanda avverso il silenzio.
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