Sentenza n. 188/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1766/2024 del 25.06.2024 (R.G. n. 1272/2024), notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 750,78, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di € 750,78 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1766/2024, notificata al Ministero il 9 luglio 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere avviato l'esecuzione della sentenza. La ricorrente ha inizialmente insistito per l'accoglimento, rilevando il mancato pagamento; successivamente ha dichiarato che l'importo era stato accreditato con il cedolino di ottobre 2025, con accredito il 23 ottobre 2025, dunque dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza civile azionata, corrispondendo alla ricorrente la somma dovuta. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto provato che la sentenza fosse rimasta ineseguita e che il pagamento fosse intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'ottemperanza: giudicato civile, notificazione della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile di condanna dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il Collegio lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese legali, ridotte dal Collegio in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue nel corso del giudizio di ottemperanza il giudicato azionato, la domanda diviene priva di oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'Amministrazione, il presupposto dell'esecutività del giudicato civile è integrato dalla definitività della sentenza, dalla sua notificazione all'Amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
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