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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14319/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela nei confronti della banca presso cui la società fallita intratteneva un rapporto di conto corrente. In primo grado era stata dichiarata inefficace verso la massa una serie di rimesse bancarie, con condanna della banca alla restituzione delle somme. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il conto corrente si fosse estinto prima del fallimento con saldo passivo per il correntista, che il relativo rapporto fosse stato qualificato come credito in sofferenza, e che nella cessione di ramo d'azienda alla banca cessionaria fossero stati espressamente esclusi i crediti sofferenziali; inoltre ha ritenuto non provata la cessione delle passività da revocatoria. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su un fatto nuovo, cioè la chiusura del conto con saldo passivo; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver ritenuto provata la chiusura del conto con saldo debitorio nonostante asserite indicazioni discordanti della banca; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo invece che il conto si fosse chiuso con saldo attivo per il correntista come da c.t.u.; 4) violazione degli artt. 58 t.u.b. e 67 l.fall. per avere escluso la legittimazione passiva della cessionaria, nonostante l'assunto saldo attivo del conto. In sede di legittimità è intervenuta anche una società assuntore del concordato fallimentare, che ha fatto proprie le difese della curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'intervento del soggetto assuntore del concordato fallimentare, affermando che, quando il concordato con assunzione comporti la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. Ha inoltre escluso l'improcedibilità dell'azione revocatoria per effetto della chiusura della procedura, proprio perché l'azione era stata ceduta all'assuntore. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la censura di omessa pronuncia nella parte relativa a una questione solo processuale, e comunque infondate le doglianze, osservando che la banca non aveva introdotto un nuovo tema di giudizio ma aveva contestato un errore di fatto della sentenza di primo grado; soprattutto, ha evidenziato che la decisione di merito poggiava su una ratio autonoma e non specificamente censurata, cioè l'espressa esclusione dalla cessione dei crediti in sofferenza, nozione nella quale la Corte d'appello aveva ricompreso anche gli obblighi restitutori nascenti da revocatoria. Ha quindi confermato il rigetto della domanda revocatoria e condannato la curatela e l'intervenuto alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l.fall.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci le rimesse bancarie verso la massa

  • art. 111 c.p.c.

    la successione dell'assuntore del concordato fallimentare nel diritto controverso è regolata dalla successione a titolo particolare

  • art. 2504-bis, primo comma, c.c.

    l'incorporante prosegue nei rapporti, anche processuali, della società incorporata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alle memorie depositate nella fase camerale e ai limiti di deduzione di nuove questioni

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice non si esprime su una mera questione processuale

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono consentiti nova, ma la parte può contestare un errore di fatto della decisione di primo grado senza introdurre domande o eccezioni nuove

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova sulla chiusura del conto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa il saldo e la chiusura del rapporto

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    utilizzato per denunciare nullità processuali e violazioni delle norme sul giudizio

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    invocato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    non impedisce di escludere espressamente dalla cessione di ramo d'azienda rapporti o posizioni specificamente individuati

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie di legittimità non possono ampliare o integrare i motivi originari né introdurre nuove questioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; il mancato esame di una questione meramente processuale può integrare, se del caso, una diversa violazione di legge, ma non il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
  • In appello la parte può contestare l'errore di fatto posto a base della sentenza di primo grado senza violare il divieto di nova, purché non introduca una nuova domanda o una nuova eccezione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende infondate le doglianze dirette solo contro l'altra.
  • Nel giudizio di legittimità le memorie depositate non possono ampliare il contenuto dei motivi originari né introdurre nuove questioni o eccezioni.
  • Nella cessione di ramo d'azienda bancaria è possibile escludere espressamente dalla cessione singoli rapporti o categorie di esposizioni, e l'interpretazione dell'atto di cessione può ricondurre nella categoria dei crediti in sofferenza anche le poste derivanti da eventuale revocatoria contro il correntista insolvente.
  • Quando il concordato fallimentare con assunzione comporta la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento non determina improcedibilità dell'azione, perché l'assuntore subentra a titolo particolare nel diritto controverso.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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