Sentenza n. 2455/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di Napoli prot. interno n. -OMISSIS- trasmesso alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 91 comma 7-bis del D.Lgs. n. 159/2011, recante informativa circa la sussistenza, nei riguardi della ditta “G. - -OMISSIS-”, impresa individuale, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, ivi inclusi: a) la comunicazione ai sensi dell'art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. n. 159/2011 della Prefettura - U.T.G. di Napoli, Area I, Staff.2OSP Antimafia, prot. uscita n. -OMISSIS-; b) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-, sottoposto all'attenzione del Prefetto di Napoli con nota in pari data del Dirigente dell'Area I, Staff 2; c) il verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia svoltasi in data 23.4.2025; d) la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Napoli, Area Sicurezza, Sevizio Polizia Locale, U.O. Soccavo, notificata il 3.9.2025, recante ad oggetto “Cessazione dell'attività di vicinato non alimentare in Napoli alla Via -OMISSIS- a seguito di informazione ostativa antimafia della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a seguito provvedimento prot. N. -OMISSIS-adottato in -OMISSIS-”; e) la nota della Prefettura - U.T.G. di Napoli PG/-OMISSIS-, con cui è stata rilasciata al Comune di Napoli l'informativa antimafia emessa nei confronti della ditta G - -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli e conseguente provvedimento comunale di cessazione dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, sostenendo che la Prefettura si sarebbe basata essenzialmente sui legami parentali con il suocero, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, e con la moglie, già imputata per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso e successivamente assolta, nonché lamentando la propria incensuratezza. Con il secondo motivo ha contestato l'assenza di un autonomo vaglio prefettizio rispetto agli atti investigativi e il difetto di motivazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che l'eventuale agevolazione sarebbe stata soltanto occasionale e avrebbe imposto l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa in luogo dell'interdittiva. Con il quarto motivo ha censurato il provvedimento del Comune di Napoli di cessazione dell'attività, deducendone l'illegittimità derivata dall'invalidità dell'informativa antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata su un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non" e non secondo lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il quadro comprendeva la condanna definitiva del suocero per associazione mafiosa, i suoi rapporti d'affari e personali con il clan, il coinvolgimento della moglie nella gestione di imprese ritenute contigue alla criminalità organizzata, la riconducibilità fittizia di una società al capoclan, la cointeressenza familiare in imprese già interdette, la convivenza nello stesso edificio del suocero e la coincidenza tra tale contesto abitativo e la sede dell'impresa. Il Collegio ha chiarito che i rapporti di parentela non sono irrilevanti quando, per intensità e concrete caratteristiche, rendano plausibile un'influenza della criminalità organizzata sulle decisioni dell'impresa; inoltre, l'impresa individuale, priva di uno schermo organizzativo tra titolare e attività, può essere maggiormente esposta al condizionamento familiare. L'assoluzione della moglie non è stata ritenuta decisiva, sia perché era stato depositato soltanto il dispositivo, sia perché l'assoluzione penale non esclude la rilevanza amministrativa di fatti non penalmente sufficienti ma sintomatici di permeabilità mafiosa. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 94-bis, poiché la Prefettura aveva ragionevolmente ritenuto non occasionale, ma stabile e continuativo, il legame con i contesti criminali, con conseguente inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa. Respinta l'impugnazione dell'interdittiva, sono state respinte per invalidità derivata anche le censure contro il provvedimento comunale di cessazione dell'attività. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Fondano il potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva sulla base di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Consente al Prefetto di estendere gli accertamenti ai soggetti che possano determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa, inclusi i componenti della famiglia quando concretamente rilevanti.
art. 91, comma 7-bis, d.lgs. 159/2011
Riguarda la trasmissione dell'informativa antimafia alle pubbliche amministrazioni interessate.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Riguarda la comunicazione prefettizia richiamata tra gli atti connessi all'informativa antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure di prevenzione collaborativa nei casi di agevolazione occasionale; tali misure non sono applicabili quando il quadro indiziario evidenzia legami stabili e continuativi con la criminalità organizzata.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Consente alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano impugnato il provvedimento prefettizio di chiedere il controllo giudiziario quando l'agevolazione mafiosa sia occasionale.
art. 416-bis c.p.
La condanna definitiva per associazione mafiosa del familiare del titolare costituisce uno degli elementi rilevanti del quadro indiziario prefettizio.
Massime di principio
- L'informativa antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di una valutazione induttiva e probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di raggiungere lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- La legittimità dell'interdittiva deve essere apprezzata attraverso una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi indiziari; singoli indizi, anche non decisivi isolatamente, possono assumere valore sintomatico se considerati nel loro collegamento sistematico.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui ad ambienti mafiosi possono fondare l'interdittiva quando, per intensità, natura e caratteristiche concrete, rendano verosimile l'influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata sulle scelte dell'impresa; non sussiste una presunzione generale di irrilevanza della parentela.
- L'assoluzione penale di un familiare non esclude automaticamente la rilevanza amministrativa degli elementi emersi, poiché il giudizio prefettizio può valorizzare fatti non penalmente rilevanti o non sufficienti per una condanna, purché sintomatici di un rischio concreto e attuale di infiltrazione mafiosa.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione mafiosa soltanto occasionale; quando il quadro istruttorio evidenzia legami stabili e continuativi con contesti criminali, la Prefettura può legittimamente adottare l'interdittiva e non applicare le misure meno afflittive.
- Il provvedimento amministrativo consequenziale fondato sull'informativa antimafia non è illegittimo per invalidità derivata quando le censure rivolte contro l'interdittiva prefettizia siano infondate.
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