Cassazione Penale, Sentenza n. 34886/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame in relazione alla recidiva invocata dal Pubblico Ministero (contestata come priva di riscontro concreto), omissione di valutazione delle attenuanti (danno patrimoniale di lieve entità) e della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari) nonostante la stabile dimora degli indagati; mancata considerazione dell'incensuratezza, della giovane età e dell'assenza di pericolo di fuga; censura sulla sproporzione della misura cautelare rispetto al fatto e al tempo in cui era commesso, e osservazioni generiche su premeditazione e concorso di persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica: ha richiamato gli indizi (riconoscimento dalla persona offesa), la gravità del fatto, il ruolo del Dolce, la sanzione edittale (che rende improbabile la sospensione condizionale), i precedenti di polizia dell'indagato e la mancanza di allegazioni sulla situazione abitativa tale da consentire gli arresti domiciliari. Le censure della difesa sono state giudicate generiche e non specifiche rispetto ai vizi di motivazione. Perciò il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha disposto gli adempimenti di esecuzione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: la prognosi richiede elementi reali, riferiti alla personalità dell'imputato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita; non è necessaria la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018 (giurisprudenza)
Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994
Precedente che chiarisce i requisiti della prognosi di reiterazione del reato ai fini delle misure cautelari: concretezza e attualità basate su elementi reali.
Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 20/02/1998 (giurisprudenza)
Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019
Principio secondo cui è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari e fornire motivazione adeguata e logica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata è condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha richiamato questa norma per la condanna alle spese.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti di esecuzione conseguenti alla decisione della Corte, cui la Cancelia è stata rimandata.
Massime di principio
- Per disporre o confermare una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione occorre una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi reali (modalità del fatto, personalità dell'indagato, condizioni di vita, precedenti).
- La motivazione del giudice della cautela deve essere adeguata e logica: censure generiche in Cassazione sono inammissibili se non indicano vizi specifici della motivazione impugnata.
- Se la difesa invoca misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) deve fornire elementi concreti che rendano applicabile tale misura (per esempio indicazione dell'abitazione idonea); l'assenza di tali elementi può giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- La presenza di precedenti di polizia, la gravità del fatto e i limiti edittali della pena sono elementi pertinenti nella valutazione della necessità della misura cautelare.
- Ricorsi manifestamente generici o mal fondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, ammende a carico del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34827/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34828/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34830/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34831/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34832/2023 del 11/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →