Cassazione Penale, Sentenza n. 17024/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il G.U.P. di Genova aveva condannato il ricorrente per cessione di 2 involucri di cocaina (capo A) e detenzione ai fini di spaccio di ulteriori 11 involucri di cocaina (capo B). Il ricorrente deduce la violazione di legge contestando l'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 c.p.), sostenendo che le condotte rappresentano un'unica azione sotto il profilo naturalistico (medesimo contesto temporale e assenza di soluzione di continuità) e non plurime fattispecie autonome da cumulare con l'aumento previsto per la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta è limitato a specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Le doglianze sollevate, concernenti la sussistenza del vincolo di continuazione e l'unicità della condotta sotto il profilo naturalistico, richiedono valutazioni che esulano dalle censure ammesse in questa sede (valutazioni di fatto e di motivo relative all'esistenza del vincolo di continuazione) e quindi non sono ammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). La decisione impugnata è stata resa ai sensi di questa norma, il che comporta limiti ai motivi di impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n.103)
Limita espressamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena/ misura di sicurezza; doglianze di merito/fattuali sulla sussistenza della continuazione non rientrano.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione (aumento di pena quando più reati, della stessa indole o collegati, sono commessi con un unico disegno criminoso senza soluzione di continuità). La controversia verteva sull'applicazione di questa norma, ma la verifica della sussistenza del vincolo di continuazione implica accertamenti che la Corte ha ritenuto non azionabili in cassazione contro sentenze ex art. 444 salvo i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Rileva quale norma sostanziale incriminatrice relativa a cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; i fatti contestati al ricorrente erano qualificati ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) in cassazione si possono sollevare solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le questioni relative alla sussistenza del vincolo di continuazione (art. 81 c.p.) implicano valutazioni di fatto e di apprezzamento (se le plurime condotte erano dirette a un unico disegno criminoso e consumate senza apprezzabile soluzione di continuità) e, quando proposte come mera censura di merito, sono inammissibili in cassazione contro sentenze di cui all'art. 444 c.p.p.
- Se si vuole contestare in cassazione l’applicazione dell'istituto della continuazione in una sentenza su richiesta, è necessario inquadrarla nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (ad esempio provando che la qualificazione giuridica applicata è errata), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Nel valutare la strategia difensiva, è preferibile sollevare e documentare contestazioni sulla continuazione nelle fasi precedenti (udienza preliminare, dibattimento o memoria di richiesta) perché la revisione in sede di legittimità è fortemente limitata per i patteggiamenti.
- La proposizione di ricorso in contrasto con i limiti procedurali può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso.
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