Cassazione Civile, Ordinanza n. 06055/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in materia di ICI relativo ad annualità 2004-2007, nel quale il Comune aveva ottenuto in Cassazione la riforma della decisione regionale favorevole al contribuente e il rigetto delle originarie domande di esenzione per ruralità di alcuni fabbricati. Il contribuente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza di Cassazione n. 19814/2019, deducendo quattro errori di fatto: (1) la Corte avrebbe fondato la decisione sul contenuto dell’art. 7 del d.l. 70/2011, mentre nei gradi di merito la questione avrebbe riguardato solo l’art. 42-bis del d.l. 159/2007 e l’art. 9 del d.l. 557/1993; (2) la Corte avrebbe ritenuto decisiva la mancata presentazione della domanda di variazione catastale ex art. 7 d.l. 70/2011, senza considerare che i fabbricati erano già in categoria D/10 prima dell’entrata in vigore di quella norma; (3) la Corte avrebbe trascurato che l’eventuale retroattività della domanda comunque non poteva incidere sugli anni 2004-2005; (4) la Corte avrebbe cassato senza rinvio la decisione regionale ignorando che almeno un fabbricato era da tempo accatastato in D/10 e che il suo carattere rurale non sarebbe stato contestato. Il Comune ha resistito, sostenendo l’inammissibilità della revocazione e l’assenza di un vero errore percettivo, trattandosi invece di censure dirette a rimettere in discussione valutazioni giuridiche già compiute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha affermato che i motivi non integravano un errore di fatto revocatorio, perché investivano questioni già dibattute nel precedente giudizio di legittimità oppure contestavano l’interpretazione e la valutazione giuridica degli atti e della sentenza, attività che non rientrano nel paradigma dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato la carenza di interesse in relazione ad almeno una delle censure e ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto in modo improprio, come tentativo di ottenere un inammissibile quarto grado di giudizio. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di revocazione e, per abuso dello strumento processuale, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce la norma di collegamento che consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non può coincidere con l'errore di giudizio o con la valutazione degli atti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata nel precedente ricorso per cassazione per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011
disciplinava la procedura di attribuzione delle categorie catastali rurali con effetti retroattivi limitati alla domanda presentata secondo quel modello procedurale
art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011
richiamato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme asseritamente violate
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013
richiamato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme asseritamente violate
art. 2 d.m. 26 luglio 2012
richiamato in relazione alla procedura catastale per l'attribuzione delle categorie rurali
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel precedente giudizio di legittimità
art. 9 d.l. n. 557/1993, conv. in l. n. 133/1994
individua i requisiti della ruralità; l'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della relativa categoria, non è soggetto a ICI
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna equitativa per abuso dello strumento processuale o lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
art. 42-bis d.l. n. 159/2007
citato nelle difese come norma oggetto di discussione nei gradi di merito
Massime di principio
- L'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediata e obiettiva su un fatto decisivo, non essendo configurabile quando la censura investe l'interpretazione delle risultanze processuali o la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non può essere dedotta revocazione quando la pretesa svista riguarda questioni che erano già oggetto di discussione tra le parti nel precedente giudizio di legittimità.
- La revocazione non è ammissibile se il motivo mira, in sostanza, a contestare il modo in cui la Corte ha qualificato giuridicamente i fatti o ha interpretato gli atti di causa.
- Perché vi sia errore revocatorio, il fatto asseritamente erroneamente percepito deve essere decisivo e non controverso; se la sua rilevanza era già oggetto di dibattito, il rimedio non è esperibile.
- L'uso della revocazione per ottenere una nuova valutazione di merito o di diritto integra un uso improprio dello strumento processuale e può esporre la parte a condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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