Corte di giustizia, Sentenza C-69/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020. — Credito Fondiario SpA contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità manifesta. — Causa C-69/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Credito Fondiario contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro le decisioni SRB sui contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico. La Corte ritiene corretta la qualificazione della data di conoscenza delle decisioni, la constatazione che la ricorrente non ne aveva chiesto la comunicazione, nonché l’uso dell’ordinanza ex articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Conferma inoltre che l’irricevibilità del ricorso principale rende irricevibile anche l’eccezione di illegittimità del regolamento delegato 2015/63.
Impugnazione respinta: tardività del ricorso di annullamento contro le decisioni SRB sui contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e irricevibilità dell’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento per tardività, ritenendo che la ricorrente avesse avuto conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse il 3 e il 30 maggio 2016 senza chiederne la comunicazione entro un termine ragionevole; se sia legittimo decidere con ordinanza ex articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale senza violare i diritti della difesa; se l’irricevibilità del ricorso principale comporti anche l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE; e se sia impugnabile la sola statuizione sulle spese.
Principio di diritto
Quando una decisione dell’SRB non è né pubblicata né notificata al suo destinatario, il termine per il ricorso di annullamento decorre dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta dell’esistenza dell’atto e del suo contenuto, se ne ha chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole; se ciò non avviene, il ricorso può essere dichiarato manifestamente irricevibile. La Corte conferma inoltre che il Tribunale può statuire con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura anche in presenza di istruttoria e interventi, che l’irricevibilità del ricorso principale travolge l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE e che, respinti gli altri motivi, non è autonomamente censurabile la sola statuizione sulle spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Direttiva 2014/59/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale in materia di contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, esamina l’impugnazione proposta da Credito Fondiario SpA avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento contro due decisioni dell’SRB sui contributi ex ante per il 2016 al SRF. La vicenda si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico.
Fatti e procedimento principale
L’SRB aveva adottato, il 15 aprile 2016, la decisione di determinazione dei contributi ex ante per il 2016, poi integrata da una seconda decisione del 20 maggio 2016 che ne adeguava l’importo per la ricorrente. Le decisioni non erano state pubblicate né notificate direttamente a Credito Fondiario, ma comunicate alle autorità nazionali di risoluzione; la Banca d’Italia aveva poi informato la banca con note del 3 e del 30 maggio 2016. La ricorrente aveva chiesto chiarimenti alla Banca d’Italia, aveva avviato anche un contenzioso dinanzi al TAR Lazio contro le note nazionali e, successivamente, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni SRB e, in via di eccezione, la declaratoria di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 e del relativo allegato I.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro normativo dell’unione bancaria e del SRM, in particolare:
- l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, sulle competenze della sessione esecutiva dell’SRB;
- l’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sul calcolo dei contributi ex ante;
- l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, sulla comunicazione delle decisioni alle autorità nazionali di risoluzione;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63, relativo all’esclusione di talune passività dal calcolo dei contributi. Richiama inoltre gli articoli 263 e 277 TFUE, l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e le norme sulle spese del procedimento di impugnazione.
Questioni sottoposte alla Corte
In impugnazione, Credito Fondiario deduceva cinque motivi, riassumibili come segue:
- errore nella qualificazione dei fatti quanto alla data di conoscenza delle decisioni e alla valutazione del momento in cui essa avrebbe dovuto agire;
- errore nell’applicazione della giurisprudenza sul termine ragionevole per chiedere la comunicazione dell’atto non notificato;
- violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti della difesa;
- errore nel dichiarare irricevibile l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE;
- errore nella statuizione sulle spese.
Ragionamento della Corte sui primi due motivi
La Corte dichiara ricevibili i primi due motivi, perché la ricorrente non si limita a contestare gli accertamenti di fatto, ma censura la loro qualificazione giuridica, che è sindacabile in sede di impugnazione. Nel merito, la Corte ritiene corretta la conclusione del Tribunale secondo cui Credito Fondiario era venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse il 3 e il 30 maggio 2016, sulla base dei documenti e dei questionari già trasmessi e delle note della Banca d’Italia che indicavano che il contributo era stato determinato dall’SRB e destinato al SRF. Non rileva che la piena motivazione sia stata conosciuta solo più tardi, né che le note nazionali non indicassero con precisione la data di adozione o la base giuridica esatta delle decisioni. La Corte osserva inoltre che il Tribunale non ha applicato, nel caso concreto, la giurisprudenza sul "termine ragionevole" per chiedere la comunicazione dell’atto, ma ha semplicemente constatato che la ricorrente non aveva affatto chiesto la comunicazione delle decisioni. I primi due motivi sono quindi respinti.
Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e diritti della difesa
La Corte conferma che il Tribunale può, qualora ritenga la causa sufficientemente istruita, decidere con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, anche quando la manifesta irricevibilità emerga alla luce di una giurisprudenza consolidata. Il fatto che il procedimento sia stato istruito, che siano intervenute altre parti e che siano state disposte misure di organizzazione o istruttorie non impedisce l’adozione di un’ordinanza di irricevibilità manifesta. La Corte aggiunge che la ricevibilità è un motivo di ordine pubblico che il Tribunale deve esaminare d’ufficio; pertanto non è necessario che il convenuto eccepisca la tardività. Quanto ai diritti della difesa, la procedura ex articolo 126 non li lede di per sé, purché il ricorso sia manifestamente destinato al rigetto. Poiché nel caso concreto tale condizione sussisteva, il terzo motivo è respinto.
Eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE
La Corte conferma la statuizione del Tribunale: l’eccezione di illegittimità non costituisce un rimedio autonomo, ma può essere sollevata solo nell’ambito di un ricorso principale ammissibile. Poiché il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE era manifestamente irricevibile, anche la domanda di dichiarazione di illegittimità del regolamento delegato 2015/63 doveva essere dichiarata irricevibile. Il quarto motivo è quindi respinto.
Spese e dispositivo
Respinti i primi quattro motivi, la Corte dichiara irricevibile anche il quinto motivo, diretto unicamente contro la condanna alle spese, in applicazione dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte. L’impugnazione viene respinta integralmente. La Credito Fondiario SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’SRB; Repubblica italiana e Commissione europea sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in assenza di pubblicazione o notifica, la conoscenza dell’esistenza dell’atto e la mancata richiesta di comunicazione possono determinare la tardività del ricorso di annullamento. Ribadisce altresì che l’irricevibilità del ricorso principale impedisce di far valere un’eccezione di illegittimità e che la procedura semplificata ex articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale può essere utilizzata anche per decidere una manifesta irricevibilità in cause già istruite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-48/19
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-100/19
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-135/19
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-211/18
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-679/18
- Sentenza · 5 mar 2020Corte di giustizia, Sentenza C-766/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →