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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-211/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020. — Idealmed III – Serviços de Saúde SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Ospedalizzazione e cure mediche – Enti ospedalieri – Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico – Articoli 377 e 391 – Deroghe – Possibilità di optare per la tassazione – Mantenimento della tassazione – Modifica delle condizioni di esercizio dell’attività. — Causa C-211/18

Giurisprudenza europea62018CJ0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per stabilire se un ospedale privato operi a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici, le autorità nazionali possono tener conto di convenzioni con lo Stato, prezzi convenzionali e copertura parziale dei costi da parte degli enti previdenziali. Ha inoltre affermato che, quando le prestazioni successive rientrano nell’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), non può essere mantenuta la tassazione per il solo fatto che il prestatore avesse in precedenza esercitato un’opzione per l’imposizione. Il vincolo temporale nazionale all’opzione non può prevalere sull’obbligo di esenzione derivante dalla direttiva.

IVA – esenzione per prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da ente ospedaliero privato e rapporto con il regime opzionale di imposizione previsto dal diritto nazionale portoghese

La questione giuridica

1) Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE osti a che un istituto ospedaliero privato sia considerato operante a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico quando le prestazioni sono rese in base ad accordi con autorità pubbliche, a prezzi convenzionali e con partecipazione di enti previdenziali. 2) Se l’articolo 391 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 377 e con i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, uguaglianza, non discriminazione e neutralità fiscale, osti a che l’amministrazione imponga l’esenzione IVA, prima della scadenza del periodo minimo di opzione, quando il prestatore inizi a svolgere attività rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b). 3) Se la stessa disposizione e i medesimi principi ostino a una nuova legge che imponga l’esenzione ai soggetti passivi che avevano optato per la tassazione prima della scadenza del termine di cinque anni. 4) Se tali norme e principi ostino a che un soggetto passivo che aveva optato per la tassazione possa continuare a esserlo anche quando inizi a rendere prestazioni che rientrano nell’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b).

Principio di diritto

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE consente di considerare, ai fini dell’esenzione, elementi come la presenza di convenzioni con autorità pubbliche, prezzi fissati convenzionalmente e partecipazione degli enti previdenziali, per verificare se le prestazioni siano rese a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico. Inoltre, gli articoli 377 e 391 della direttiva, letti alla luce dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e neutralità fiscale, non consentono di mantenere la tassazione di prestazioni che, per effetto di un mutamento delle condizioni di esercizio, rientrano nell’ambito dell’esenzione obbligatoria dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), anche se il soggetto passivo aveva in precedenza optato per l’imposizione e il termine minimo di vincolo al regime non è ancora scaduto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 133, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 377, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 391, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato X, parte B, punto 7, direttiva 2006/112/CE
  • Considerando 7, direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 113 TFUE e 115 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e g), sesta direttiva 77/388/CEE

IVA – esenzione per prestazioni sanitarie di ospedali privati e opzione per la tassazione

La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário portoghese, riguarda l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 377 e 391 della direttiva 2006/112/CE nel contesto di prestazioni mediche rese da un operatore sanitario privato.

Fatti e procedimento principale

Idealmed III – Serviços de Saúde SA, società commerciale che gestisce centri medici con finalità di lucro, aveva inizialmente optato per il regime normale di imposizione IVA. In seguito ha stipulato convenzioni con autorità pubbliche e sottosistemi sanitari pubblici per prestazioni a prezzi prefissati. A seguito di controllo, l’amministrazione fiscale portoghese ha ritenuto che gran parte dell’attività svolta nel periodo 2014-2016 dovesse essere esentata da IVA e che, quindi, l’IVA detratta fosse stata indebitamente portata in detrazione, con conseguente recupero dell’imposta e degli interessi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, che esenta l’ospedalizzazione e le cure mediche rese da enti pubblici o, a condizioni sociali analoghe, da istituti ospedalieri privati debitamente riconosciuti;
  • l’articolo 133, che consente agli Stati membri di subordinare talune esenzioni a condizioni ulteriori, tra cui quelle sui prezzi;
  • l’articolo 377 e l’allegato X, parte B, punto 7, che consentono al Portogallo di mantenere determinate esenzioni preesistenti;
  • l’articolo 391, che consente, per le operazioni esentate ai sensi delle deroghe citate, l’opzione per la tassazione;
  • il considerando 7, relativo alla neutralità fiscale;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, richiamata in via interpretativa per la continuità della nozione di esenzione.

Prima questione: condizioni sociali analoghe

La Corte osserva che il requisito delle "condizioni sociali analoghe" riguarda le prestazioni e non il prestatore in quanto tale. Perciò, ai fini della valutazione, possono essere considerati elementi come:

  • l’esistenza di accordi con le autorità pubbliche;
  • la fissazione dei prezzi tramite tali accordi;
  • il fatto che i costi siano in parte sostenuti da enti previdenziali.

La Corte precisa che l’elemento dei prezzi convenzionali non è una condizione indispensabile, ma un fattore rilevante per apprezzare la comparabilità sociale delle prestazioni rispetto a quelle rese dagli enti pubblici.

Seconda, terza e quarta questione: effetti dell’opzione per la tassazione

La Corte chiarisce che l’articolo 391, letto insieme all’articolo 377 e all’allegato X, parte B, punto 7, riguarda solo le operazioni degli istituti ospedalieri non rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b). Ne deriva che, se le prestazioni successive di un ospedale privato rientrano effettivamente nell’esenzione obbligatoria di cui a quest’ultima disposizione, gli Stati membri non possono mantenere la tassazione invocando l’opzione precedentemente esercitata.

La Corte aggiunge che:

  • il principio di neutralità fiscale impedisce trattamenti diversi per prestazioni simili in concorrenza;
  • il legittimo affidamento non può fondarsi sulla sola previsione nazionale di un periodo minimo di permanenza nel regime opzionale;
  • la certezza del diritto non impedisce la rettifica dell’IVA quando l’amministrazione constati che prestazioni già rese dovevano essere esentate.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), consente di valutare convenzioni pubbliche, prezzi fissati e copertura parziale da parte degli enti previdenziali per stabilire se le prestazioni siano rese a condizioni sociali analoghe;
  • l’articolo 391, in combinato disposto con l’articolo 377 e con i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e neutralità fiscale, non osta all’esenzione IVA delle prestazioni di assistenza rese da un ente ospedaliero privato quando tali prestazioni rientrano nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), anche se il soggetto aveva optato per la tassazione e il periodo minimo di opzione non era ancora scaduto.

Principio operativo per la pratica

Per gli operatori sanitari privati, la decisione conferma che la qualificazione IVA va verificata prestazione per prestazione alla luce delle concrete modalità di erogazione. L’opzione nazionale per la tassazione non può impedire l’applicazione dell’esenzione obbligatoria quando l’attività successivamente svolta entra nel perimetro dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), con possibile recupero delle detrazioni indebitamente operate.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliservizi sanitariospedali privatiprincipi di neutralità fiscale e legittimo affidamento

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