Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-135/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020. — Pensionsversicherungsanstalt contro CW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un’indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile. — Causa C-135/19

Giurisprudenza europea62019CJ0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte qualifica l’indennità di riabilitazione austriaca come prestazione di malattia, non come prestazione di invalidità o di disoccupazione. Applicando le norme di conflitto del regolamento n. 883/2004, ha poi stabilito che una persona non attiva che risiede in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza. Ne segue che l’Austria poteva negare la prestazione alla ricorrente, poiché la legislazione applicabile era quella tedesca.

Qualificazione, ai fini del regolamento (CE) n. 883/2004, dell’indennità di riabilitazione austriaca e individuazione dello Stato membro competente a erogarla a una persona residente in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se l’indennità di riabilitazione prevista dall’ordinamento austriaco debba essere qualificata come prestazione di malattia, di invalidità o di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) o h), del regolamento n. 883/2004; e, in caso affermativo, se il regolamento osti al diniego di tale prestazione da parte dello Stato membro di origine a una persona che, dopo aver trasferito la residenza in un altro Stato membro e avervi svolto attività lavorativa, non sia più affiliata alla sicurezza sociale dello Stato di origine.

Principio di diritto

L’indennità di riabilitazione austriaca, poiché copre un rischio di inabilità temporanea, è una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, per una persona che non esercita più attività lavorativa e risiede in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento; di conseguenza, il regolamento non osta al diniego della prestazione da parte dello Stato membro di origine, poiché tale persona non rientra più nel suo sistema di sicurezza sociale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articoli da 12 a 16 del regolamento (CE) n. 883/2004

Indennità di riabilitazione austriaca e coordinamento della sicurezza sociale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) in una controversia tra la Pensionsversicherungsanstalt e CW, cittadina austriaca residente in Germania, sulla concessione di un’indennità di riabilitazione prevista dall’ASVG. La Corte è stata chiamata a chiarire la qualificazione della prestazione ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’individuazione della legislazione applicabile.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) e h), del regolamento n. 883/2004, che comprende rispettivamente le prestazioni di malattia, invalidità e disoccupazione;
  • l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento, che stabilisce la regola dell’unicità della legislazione applicabile e i criteri di collegamento, in particolare per le persone non attive;
  • gli articoli da 12 a 16 del regolamento, relativi a ipotesi speciali;
  • il regolamento (UE) n. 465/2012, che ha modificato il regolamento n. 883/2004.

Sul piano nazionale, la Corte prende in esame le disposizioni dell’ASVG sull’indennità di riabilitazione: essa è concessa in caso di invalidità temporanea prevedibilmente di almeno sei mesi, viene erogata dalla cassa malattia, e il suo importo è parametrato all’indennità di malattia. I beneficiari risultano affiliati solo parzialmente alla sicurezza sociale obbligatoria, limitatamente al rischio malattia.

Fatti del procedimento principale

CW, nata nel 1965, dopo aver vissuto e lavorato in Austria si è trasferita in Germania nel 1990, dove ha continuato a lavorare fino al 2013. Nel 2015 ha chiesto in Austria una pensione di invalidità oppure, in subordine, misure di riabilitazione medica e un’indennità di riabilitazione. L’istituto pensionistico ha respinto la domanda sostenendo, tra l’altro, che l’interessata non fosse più assicurata nel sistema austriaco e non avesse un legame sufficiente con esso.

I giudici di merito hanno invece riconosciuto l’esistenza di un’invalidità temporanea e hanno ritenuto dovuti la riabilitazione medica e l’indennità di riabilitazione. La Pensionsversicherungsanstalt ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la prestazione non fosse dovuta in Austria.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’indennità di riabilitazione debba essere qualificata come:

  • prestazione di malattia;
  • prestazione di invalidità;
  • prestazione di disoccupazione.

Ha inoltre chiesto se il regolamento n. 883/2004 imponga allo Stato membro di origine di corrispondere tale prestazione a una persona che:

  • non è più affiliata alla sua sicurezza sociale dopo aver cessato l’attività lavorativa e trasferito la residenza in un altro Stato membro;
  • ha lavorato e maturato la maggior parte dei periodi assicurativi nello Stato di nuova residenza.

Ragionamento della Corte sulla qualificazione della prestazione

La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la natura di una prestazione va determinata in base al suo oggetto, scopo, base di calcolo e condizioni di attribuzione, tenendo soprattutto conto del rischio coperto.

Applicando tali criteri, osserva che:

  • la prestazione non dipende dall’esercizio di un’attività lavorativa, quindi non può essere qualificata come prestazione di disoccupazione;
  • è concessa in caso di invalidità prevedibilmente di almeno sei mesi e cessa se l’invalidità temporanea viene meno;
  • il suo scopo è coprire un rischio di inabilità temporanea;
  • è erogata dalla cassa malattia e calcolata sulla base dell’indennità di malattia.

Da ciò la Corte deduce che l’indennità di riabilitazione rientra tra le prestazioni di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

Ragionamento sulla legislazione applicabile

Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che il regolamento n. 883/2004 contiene un sistema completo e uniforme di norme di conflitto, imperativo per gli Stati membri. Le condizioni nazionali di affiliazione non possono escludere persone alle quali la legislazione nazionale sarebbe applicabile in forza del regolamento.

Nel caso concreto, CW vive in Germania e non svolge più alcuna attività lavorativa. La Corte rileva che ella non rientra nelle categorie particolari degli articoli da 12 a 16 né nelle ipotesi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere a)-d). Pertanto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, ossia la Germania.

Poiché la persona non è più affiliata al sistema austriaco e la legislazione applicabile è quella tedesca, il diniego dell’indennità da parte dell’ente austriaco non viola il regolamento: l’Austria non era lo Stato competente a erogare la prestazione.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • una prestazione come l’indennità di riabilitazione austriaca è una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004;
  • il regolamento n. 883/2004 non osta al diniego di tale prestazione da parte dello Stato membro di origine a una persona che, dopo aver trasferito la residenza in un altro Stato membro e cessato l’attività lavorativa nello Stato di origine, è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.

Principi utili per la pratica

La sentenza è rilevante per:

  • la qualificazione delle prestazioni sociali nazionali nel sistema di coordinamento europeo;
  • la distinzione tra prestazioni di malattia e prestazioni di invalidità;
  • l’applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 alle persone economicamente non attive;
  • la verifica dello Stato membro competente quando il beneficiario ha trasferito la residenza all’estero e ha cessato l’attività lavorativa nello Stato di origine.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sociale dei lavoratori migranticoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni di malattiadeterminazione della legislazione applicabilelibera circolazione delle persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.