Corte di giustizia, Sentenza C-679/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020. — OPR-Finance s.r.o. contro GK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Ostravě. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale – Opponibilità della prescrizione all’eccezione di nullità del contratto sollevata dal consumatore – Articolo 23 – Sanzioni – Carattere efficace, proporzionato e dissuasivo – Giudice nazionale – Esame d’ufficio del rispetto di detto obbligo. — Causa C-679/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che, nei contratti di credito ai consumatori, il giudice nazionale deve verificare d’ufficio se il creditore abbia adempiuto all’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore. Una volta accertata la violazione, deve trarne le conseguenze previste dal diritto nazionale, ma solo se la sanzione rispetta i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività imposti dalla direttiva 2008/48. È incompatibile con il diritto UE una disciplina che subordini la nullità del contratto alla specifica eccezione del consumatore entro tre anni.
Rinvio pregiudiziale sulla tutela del consumatore nel credito al consumo: obbligo del giudice di rilevare d’ufficio la mancata valutazione del merito creditizio e incompatibilità con il diritto UE di una nullità subordinata all’eccezione del consumatore entro prescrizione triennale.
La questione giuridica
Se gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE impongano al giudice nazionale di esaminare d’ufficio la violazione dell’obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore e di applicare le conseguenze previste dal diritto nazionale; e se ostino a una normativa nazionale che sanziona tale violazione con la nullità del contratto di credito, ma solo se la nullità è eccepita dal consumatore entro un termine di prescrizione triennale.
Principio di diritto
Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE impongono al giudice nazionale, quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore e di applicare le conseguenze previste dal diritto interno, purché la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva; detti articoli ostano invece a una disciplina nazionale che faccia dipendere la nullità del contratto di credito dalla previa eccezione del consumatore entro un termine di prescrizione triennale, perché una simile condizione compromette l’effettività della tutela garantita dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 8 della direttiva 2008/48/CE
- Articolo 23 della direttiva 2008/48/CE
Rinvio pregiudiziale sulla verifica del merito creditizio nel credito al consumo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresní soud v Ostravě in una controversia tra un creditore e una consumatrice relativa al recupero di somme dovute in base a un contratto di credito rotativo. La questione centrale è la compatibilità con la direttiva 2008/48/CE della disciplina ceca che sanziona la mancata valutazione del merito creditizio con la nullità del contratto, ma solo se il consumatore la eccepisce entro un termine di prescrizione triennale.
Fatti e procedimento principale
OPR‑Finance s. r. o. aveva concesso a GK un credito di CZK 4900; poiché la debitrice non aveva pagato le rate, la società ha agito per ottenere il pagamento di CZK 7839 oltre interessi di mora. Dal fascicolo emergeva che il creditore non aveva dimostrato di aver valutato preventivamente il merito creditizio della consumatrice. Tuttavia, GK non aveva sollevato l’eccezione di nullità prevista dal diritto ceco.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2008/48/CE, in particolare:
- il considerando 26, che sottolinea la responsabilità del creditore nel concedere credito in modo non irresponsabile;
- il considerando 28, relativo alla consultazione delle banche dati;
- il considerando 47, che richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l’articolo 8, paragrafo 1, che impone al creditore la valutazione del merito creditizio prima della conclusione del contratto;
- l’articolo 23, che disciplina le sanzioni.
Sul piano nazionale, la legge ceca n. 257/2016 prevede all’articolo 86 l’obbligo di verifica del merito creditizio e all’articolo 87 la nullità del contratto se il credito è stato concesso in violazione di tale obbligo, con possibilità per il consumatore di eccepire la nullità entro tre anni. È richiamato anche l’articolo 586 del codice civile ceco, che collega la nullità alla tutela di interessi individuali.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 ostino a una normativa che preveda la nullità del contratto di credito per mancata valutazione del merito creditizio, ma soltanto se il consumatore la invoca entro un termine triennale;
- se il giudice nazionale debba applicare d’ufficio la sanzione prevista dal diritto interno anche in assenza di eccezione del consumatore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui la tutela del consumatore si fonda sulla sua posizione di inferiorità rispetto al professionista e sul rischio che non faccia valere, per ignoranza, le norme poste a suo favore. Poiché l’obbligo di valutare il merito creditizio è essenziale per prevenire il sovraindebitamento e l’insolvenza, l’effettiva tutela del consumatore richiede che il giudice nazionale esamini d’ufficio il rispetto di tale obbligo quando dispone degli elementi necessari.
Una volta accertata la violazione, il giudice deve trarre le conseguenze previste dal diritto nazionale, purché le sanzioni rispettino l’articolo 23 della direttiva, quindi siano efficaci, proporzionate e dissuasive. La Corte osserva che la nullità del contratto, con perdita per il creditore di interessi e spese, può in astratto soddisfare tali requisiti.
Tuttavia, la subordinazione di tale sanzione all’eccezione del consumatore entro un termine di prescrizione triennale compromette il principio di effettività: una simile condizione può rendere eccessivamente difficile l’esercizio della tutela garantita dal diritto dell’Unione, specie in un settore in cui il consumatore spesso non è assistito da un legale. La Corte precisa che l’eventuale presenza di una sanzione amministrativa non basta a compensare tale carenza, perché non incide direttamente sulla posizione del singolo consumatore.
Infine, la Corte affronta il tema dell’interpretazione conforme: il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della direttiva e, se necessario, discostarsi da un orientamento giurisprudenziale nazionale incompatibile con il diritto UE. Tale obbligo però non può spingersi sino a un’interpretazione contra legem.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che:
- il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la violazione dell’obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore;
- il giudice deve trarre le conseguenze previste dal diritto nazionale, purché le sanzioni siano conformi ai requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività;
- è incompatibile con la direttiva una normativa nazionale che subordini la nullità del contratto di credito, con obbligo di restituzione del capitale, all’eccezione del consumatore entro un termine di prescrizione triennale.
Principio affermato
La tutela del consumatore nel credito al consumo impone un controllo officioso del giudice sulla previa verifica del merito creditizio da parte del creditore; la sanzione nazionale deve poter operare in modo effettivo senza essere neutralizzata da ostacoli procedurali che dipendono dall’iniziativa del consumatore stesso.
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