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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-48/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020. — X-GmbH contro Finanzamt Z. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari. — Causa C-48/19

Giurisprudenza europea62019CJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le consulenze mediche rese per telefono non sono escluse in linea di principio dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni mediche. Ciò che conta è la finalità terapeutica concreta dell’attività, non il fatto che il contatto avvenga a distanza. La Corte ha inoltre escluso che, per il solo fatto della modalità telefonica, gli Stati membri debbano imporre requisiti professionali aggiuntivi a infermieri e assistenti sanitari, salvo la necessità di garantire un livello di qualità equivalente e il rispetto della neutralità fiscale.

Esenzione IVA per consulenze sanitarie telefoniche: rileva lo scopo terapeutico e non sono richiesti requisiti professionali supplementari solo perché la prestazione è resa per telefono.

La questione giuridica

Se le consulenze sanitarie e i programmi di accompagnamento resi telefonicamente possano rientrare nell’esenzione IVA per le prestazioni mediche dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE; e se, quando tali prestazioni sono rese per telefono da infermieri e assistenti sanitari, siano necessari requisiti di qualificazione professionale ulteriori rispetto a quelli previsti per le prestazioni mediche rese in altra forma, in particolare ove intervenga talvolta un medico.

Principio di diritto

Le prestazioni rese per telefono consistenti in consulenze su salute e malattie possono beneficiare dell’esenzione IVA dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE se perseguono uno scopo terapeutico, da verificare dal giudice nazionale; il mezzo telefonico non esclude di per sé l’esenzione. Inoltre, la direttiva non impone automaticamente requisiti di qualificazione professionale supplementari per infermieri e assistenti sanitari solo perché la prestazione è resa telefonicamente, purché il loro livello di qualificazione consenta di garantire una qualità equivalente a quella delle prestazioni analoghe rese tramite lo stesso mezzo di comunicazione, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull’IVA), articolo 4, punto 14, lettera a)

Esenzione IVA per consulenze sanitarie telefoniche

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, relativo a prestazioni di consulenza sanitaria e programmi di accompagnamento ai pazienti forniti per telefono dalla X-GmbH per conto di casse malattia pubbliche. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE alle prestazioni rese a distanza da infermieri, assistenti sanitari e, in alcuni casi, medici.

Fatti e procedimento principale

La X-GmbH offriva:

  • consulenze telefoniche su salute e malattie;
  • programmi di accompagnamento telefonico per pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata.

Le prestazioni erano svolte in prevalenza da infermieri e assistenti sanitari con formazione di educatore sanitario; in oltre un terzo dei casi interveniva anche un medico. L’amministrazione finanziaria tedesca ha negato l’esenzione IVA, ritenendo imponibili tali operazioni. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la società ha proposto Revision dinanzi al Bundesfinanzhof.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se consulenze sanitarie telefoniche, non collegate a un trattamento medico concreto o solo preliminari a esso, possano rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c);
  • se, per prestazioni mediche fornite interamente senza contatto personale, siano necessari requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per le prestazioni mediche convenzionali, e se sia sufficiente che le chiamate siano effettuate da infermieri e assistenti sanitari con intervento medico in una parte dei casi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che esenta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, come termine di raffronto sistematico;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

È richiamata anche la disciplina nazionale tedesca, l’articolo 4, punto 14, lettera a), dell’Umsatzsteuergesetz.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che l’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), richiede due condizioni cumulative:

  • la prestazione deve essere una "prestazione medica";
  • deve essere resa nell’esercizio delle professioni mediche o paramediche definite dallo Stato membro.

Quanto alla natura della prestazione, la Corte precisa che la disposizione non impone alcun requisito sul luogo di esecuzione: le prestazioni mediche possono rientrare nell’esenzione anche se effettuate fuori dallo studio, al domicilio del paziente o altrove, e quindi anche per telefono. Il mezzo di comunicazione non è decisivo in sé.

Ciò che conta è lo scopo terapeutico. La nozione di prestazioni mediche comprende attività dirette a diagnosticare, curare o, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute; tale finalità terapeutica non va intesa in senso eccessivamente restrittivo. In particolare:

  • le consulenze che spiegano diagnosi e terapie, aiutano il paziente a comprendere la propria situazione e possono orientarne le decisioni terapeutiche possono avere finalità terapeutica;
  • invece, la semplice comunicazione di informazioni generali su patologie o terapie, oppure di dati meramente amministrativi, non basta.

La mancanza di una prescrizione medica preventiva o di un trattamento successivo non esclude da sola l’esenzione, se la prestazione ha comunque finalità terapeutica.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Sulla qualificazione professionale degli operatori, la Corte ribadisce che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), rinvia alla definizione nazionale delle professioni mediche e paramediche. Gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale nel fissare le qualifiche richieste, ma tale margine è limitato da due criteri:

  • assicurare che l’esenzione si applichi solo a prestazioni di qualità sufficiente;
  • rispettare il principio di neutralità fiscale, che vieta di trattare in modo diverso prestazioni simili in concorrenza tra loro.

La Corte afferma che il requisito di un livello di qualità sufficiente vale indipendentemente dal mezzo usato per erogare la prestazione. Pertanto, uno Stato membro può esigere le qualifiche necessarie a garantire cure adeguate, ma non può introdurre automaticamente requisiti supplementari solo perché la prestazione è resa per telefono.

Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, l’esclusione dall’esenzione delle prestazioni rese da infermieri e assistenti sanitari sia compatibile con la neutralità fiscale, tenuto conto della loro idoneità a garantire un livello di qualità equivalente a quello di altri prestatori che operano con lo stesso mezzo di comunicazione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • le prestazioni telefoniche di consulenza su salute e malattie possono rientrare nell’esenzione IVA se perseguono uno scopo terapeutico;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), non impone requisiti di qualificazione professionale supplementari solo perché le prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, purché sia garantito un livello di qualità equivalente.

Principi affermati

La sentenza conferma che, ai fini dell’esenzione IVA per le prestazioni mediche, la valutazione deve concentrarsi sulla sostanza terapeutica dell’attività e non sulla forma tecnica della comunicazione. Inoltre, la disciplina nazionale sulle professioni abilitate può differenziare le qualifiche richieste, ma senza violare la neutralità fiscale e senza introdurre restrizioni automatiche basate sul solo ricorso al telefono.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliprestazioni medicheprofessioni mediche e paramedicheassistenza sanitaria a distanza

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