Corte di giustizia, Sentenza C-100/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020. — Viasat UK Ltd e Viasat Inc. contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri – Obbligo per l’operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza. — Causa C-100/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra selezione degli operatori MSS, diritto di usare lo spettro e autorizzazione dei componenti terrestri complementari. Il mancato rispetto dell’impegno di copertura non autorizza lo Stato membro a negare direttamente l’autorizzazione dei CTC se l’operatore resta formalmente selezionato e autorizzato ai sensi dell’articolo 7. La reazione all’inadempimento deve seguire la procedura coordinata prevista dal diritto UE, che può condurre, solo in un secondo momento, a misure e a eventuale revoca.
Servizi mobili via satellite: l’inadempimento dell’impegno di copertura non consente allo Stato membro di negare l’autorizzazione dei componenti terrestri complementari finché non sia seguita la procedura coordinata di controllo e, se del caso, revoca.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, letto con l’articolo 7, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che, qualora un operatore selezionato non abbia effettivamente fornito servizi mobili via satellite entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), le autorità nazionali debbano o possano negargli le autorizzazioni per i componenti terrestri complementari per il solo mancato rispetto dell’impegno assunto nella domanda.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro non può rifiutare l’autorizzazione dei componenti terrestri complementari a un operatore già selezionato e autorizzato all’uso dello spettro solo perché questi non ha rispettato entro il termine l’impegno di copertura assunto nella domanda; tale inadempimento non produce automaticamente la perdita dei diritti di cui all’articolo 7, ma attiva la procedura coordinata di controllo e, se del caso, revoca prevista dall’articolo 9 e dalla decisione di esecuzione 2011/667/UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione n. 626/2008/CE
- Decisione 2007/98/CE
- Decisione 2009/449/CE
- Decisione 2011/667/UE
- Direttiva 2002/20/CE
Servizi mobili via satellite: rilievo dell’inadempimento dell’impegno di copertura ai fini dell’autorizzazione dei CTC
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour d’appel de Bruxelles, riguarda l’interpretazione della decisione n. 626/2008/CE sui sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS). La controversia oppone Viasat UK Ltd e Viasat Inc. all’IBPT, con l’intervento di Inmarsat Ventures Ltd c.o. ed Eutelsat SA, ed è centrata sulla possibilità per lo Stato membro di negare le autorizzazioni per i componenti terrestri complementari (CTC) a un operatore che non abbia rispettato entro il termine l’impegno di copertura assunto nella domanda di selezione.
Contesto normativo rilevante
La decisione MSS mira a favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi MSS e a garantire una copertura graduale in tutti gli Stati membri. Essa istituisce una procedura comune di selezione degli operatori che utilizzano la banda 2 GHz e disciplina l’autorizzazione coordinata da parte degli Stati membri.
Tra le disposizioni decisive figurano:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), che impone al richiedente di impegnarsi a rendere disponibile il servizio MSS in tutti gli Stati membri ad almeno il 50% della popolazione e al 60% della superficie terrestre aggregata entro un termine comunque non oltre sette anni dalla pubblicazione della decisione della Commissione;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che riconosce ai richiedenti selezionati il diritto di utilizzare le frequenze specifiche e di gestire un sistema MSS;
- l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), che subordina tali diritti al rispetto di tutti gli impegni assunti nella domanda;
- l’articolo 8, paragrafo 1, che obbliga gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei CTC ai richiedenti selezionati e autorizzati ai sensi dell’articolo 7;
- l’articolo 9, che disciplina controllo, misure in caso di inosservanza e applicazione coordinata delle sanzioni;
- la decisione di esecuzione 2011/667/UE, che specifica la procedura coordinata da seguire in caso di violazione delle condizioni comuni.
Fatti del procedimento principale
Inmarsat era stata selezionata dalla Commissione come operatore MSS con decisione 2009/449/CE. In Belgio aveva poi notificato la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche per il progetto European Aviation Network (EAN), basato su una combinazione di satellite e rete di CTC. L’IBPT, con decisione del 7 agosto 2018, le aveva concesso i diritti necessari per i CTC.
Viasat contestava tale decisione dinanzi al giudice belga sostenendo che Inmarsat non avesse rispettato, entro il 13 giugno 2016, l’obbligo di coprire almeno il 50% della popolazione e il 60% del territorio belga, con conseguente impossibilità di ottenere le autorizzazioni per i CTC. L’IBPT e Inmarsat opponevano che l’inosservanza dell’impegno potesse al più rilevare nella fase di controllo e sanzione successiva, non già come motivo di diniego immediato dell’autorizzazione ai CTC.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- il mancato rispetto del termine di copertura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), obblighi lo Stato membro a negare l’autorizzazione ai CTC;
- in subordine, se tale mancato rispetto consenta almeno allo Stato membro di negare quella autorizzazione.
Il ragionamento della Corte
La Corte parte dalla struttura della decisione MSS, distinguendo due piani:
- la selezione degli operatori MSS, disciplinata dal titolo II;
- l’autorizzazione all’uso dello spettro e la disciplina dei CTC, disciplinata dal titolo III.
Sottolinea che l’articolo 8, paragrafo 1, subordina il rilascio dell’autorizzazione dei CTC solo a due condizioni:
- che il richiedente sia stato selezionato ai sensi del titolo II;
- che sia autorizzato a utilizzare lo spettro ai sensi dell’articolo 7.
Nel caso di Inmarsat, entrambe le condizioni risultavano soddisfatte: la selezione non era stata revocata o modificata, e i diritti di uso dello spettro le erano stati riconosciuti.
La Corte osserva poi che l’articolo 8, paragrafo 3, elenca le condizioni comuni applicabili alle autorizzazioni dei CTC, ma non menziona il rispetto dell’impegno di copertura. Quel rispetto è invece espressamente richiamato dall’articolo 7, paragrafo 2, tra le condizioni comuni cui è soggetto il godimento dei diritti di cui al paragrafo 1.
Di conseguenza, l’eventuale inosservanza dell’impegno di copertura non comporta automaticamente la perdita dei diritti di uso dello spettro o della qualità di operatore autorizzato. Le conseguenze dell’inosservanza devono essere perseguite attraverso il meccanismo di controllo e coordinamento previsto dall’articolo 9 della decisione MSS e dalla decisione di esecuzione 2011/667/UE, che prevede:
- una fase iniziale di accertamento e misure adeguate e proporzionate da parte dello Stato membro, senza ritiro o sospensione immediata;
- in caso di violazioni gravi o ripetute, una fase successiva eventualmente culminante nella revoca coordinata dell’autorizzazione.
La Corte esclude dunque che uno Stato membro possa aggirare tale procedimento negando direttamente l’autorizzazione dei CTC. Un simile approccio priverebbe di effetto utile la disciplina di esecuzione coordinata, concepita proprio per evitare incoerenze nazionali e misure frammentate incompatibili con il carattere paneuropeo dei servizi MSS.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, letto con l’articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che, se un operatore selezionato e autorizzato ai sensi di tale decisione non ha fornito i servizi MSS entro il termine dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), le autorità nazionali non sono legittimate a negargli le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei CTC per il solo mancato rispetto dell’impegno assunto nella domanda.
Principio applicativo per gli operatori e le autorità nazionali
La pronuncia afferma che l’inadempimento dell’impegno di copertura non è una causa autonoma di diniego dell’autorizzazione ai CTC. Le autorità nazionali devono invece utilizzare il regime di controllo, sanzione e, se del caso, revoca coordinata previsto dal diritto dell’Unione, senza sostituirlo con una valutazione diretta e anticipata in sede di rilascio dell’autorizzazione ai CTC.
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