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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro n. 364 del 17.4.2024;

Giustizia amministrativa202502506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro n. 364 del 17 aprile 2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo e il suo passaggio in giudicato, chiedendo l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha rilevato la sussistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'art. 112 c.p.a. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, mentre, secondo il principio dell'art. 2697 c.c., spettava al Ministero dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, ovvero l'avvenuto adempimento; tale prova non è stata fornita, anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, il quale dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Al commissario, appartenente al medesimo Ministero, non è stato riconosciuto alcun compenso, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e dell'applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, compreso quello derivante da una sentenza del giudice ordinario recante una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, compreso l'avvenuto adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in favore della ricorrente per il servizio di insegnamento a tempo determinato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, purché il titolo sia ritualmente notificato e sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione, inclusa l'esistenza, la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo; una volta fornita tale prova, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata non esonera il giudice dalla verifica dei presupposti dell'ottemperanza, ma comporta, in assenza di prova contraria, che non risultino dimostrati l'adempimento o altri fatti estintivi del diritto azionato.
  • Nell'accogliere una domanda di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo qualora rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui la disposizione è espressamente riferita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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