Parere n. 824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Maria Teresa Turigliatto contro il Comune di Firenze per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.158/2023 del 22 marzo 2023 relativa ad opere realizzate senza titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 158/2023 del 22 marzo 2023, relativa a una veranda realizzata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione della veranda realizzata sul lastrico solare della propria abitazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e legittimo affidamento. Ha sostenuto che l'ordine di demolizione fosse stato adottato circa diciannove anni dopo la presentazione della domanda di condono e che il Comune si fosse limitato a indicare le norme violate, senza motivare sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né procedere alla comparazione con l'affidamento maturato per effetto del tempo trascorso. La veranda, di circa 31 mq, era stata oggetto di una domanda di concessione edilizia in sanatoria, successivamente respinta dal Comune per il contrasto con la disciplina urbanistica applicabile a un immobile sito in sottozona satura. Il diniego di condono non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto. L'attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata: accertata l'assenza del necessario titolo edilizio, l'amministrazione è tenuta ad adottare l'ordinanza di demolizione e non deve svolgere una specifica valutazione dell'interesse pubblico, né comparare tale interesse con gli interessi privati coinvolti. La motivazione dell'ordine è sufficiente quando descrive le opere abusive e ne constata la realizzazione senza titolo. Il lungo tempo trascorso non determina un legittimo affidamento nella conservazione dell'abuso, poiché l'affidamento tutelabile presuppone provvedimenti amministrativi idonei a consolidare aspettative e rapporti giuridici certi, non ravvisabili in presenza di opere prive dei titoli prescritti. Il decorso del tempo non impone quindi una motivazione rafforzata e, secondo il parere, non attenua ma anzi rafforza il carattere abusivo dell'intervento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune aveva comunque comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che la ricorrente presentasse osservazioni; tale comportamento conferma la correttezza dell'azione amministrativa, pur considerando che, trattandosi di attività vincolata, la repressione dell'abuso non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Osservazioni
Unico motivo - Motivazione dell'ordinanza di demolizione e interesse pubblico
Il motivo è infondato. L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale né la comparazione con gli interessi privati. È sufficiente la descrizione delle opere abusive e l'indicazione della loro realizzazione in assenza del necessario titolo abilitativo.
Unico motivo - Decorso del tempo e legittimo affidamento
Il decorso del tempo, anche se significativo, non genera un legittimo affidamento nella conservazione di opere abusive e non impone all'amministrazione un onere motivazionale rafforzato. L'affidamento tutelabile presuppone l'esistenza di provvedimenti amministrativi idonei a fondare aspettative stabilizzate e rapporti giuridici certi, non ravvisabili per opere prive di titolo.
Unico motivo - Partecipazione procedimentale
Il Comune aveva comunque comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; la ricorrente non aveva presentato osservazioni. La natura vincolata della repressione edilizia esclude, in linea generale, la necessità della previa comunicazione di avvio quando la partecipazione non potrebbe condurre a un esito diverso.
Norme richiamate
art. 134 legge Regione Toscana n. 65/2014
Costituisce la base normativa regionale richiamata nell'ordinanza di demolizione per la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto; nel caso concreto il Comune lo ha comunicato prima del diniego della domanda di sanatoria e la ricorrente non ha presentato osservazioni.
artt. 1 e 3 legge n. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, trattandosi di atto vincolato.
art. 97 della Costituzione
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa; il motivo è stato ritenuto infondato.
legge Regione Toscana n. 53/2004
È la disciplina regionale sulla base della quale era stata presentata la domanda di concessione edilizia in sanatoria; il Comune aveva inizialmente comunicato un preavviso di diniego per l'incremento della superficie utile lorda in area vincolata.
legge Regione Toscana n. 52/1999
È stata richiamata nel diniego di sanatoria con riferimento alle deroghe applicabili agli interventi edilizi in sottozona satura; il Comune ha ritenuto l'intervento non riconducibile alle deroghe previste.
artt. 28 e 29 delle NTA del piano regolatore vigente all'epoca
Sono state poste dal Comune a fondamento del diniego di condono per il contrasto dell'intervento con la disciplina urbanistica.
art. 68 delle NTA del regolamento urbanistico
È stato richiamato nell'ordinanza di demolizione quale disposizione urbanistica contrastata dalla veranda.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato: una volta accertata l'assenza del necessario titolo abilitativo, l'amministrazione è tenuta a reprimere l'abuso senza disporre di un margine di discrezionalità sull'an dell'intervento.
- L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e l'accertamento della loro realizzazione in assenza del titolo edilizio, senza necessità di una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale o di una comparazione con gli interessi privati.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso o dalla presentazione della domanda di sanatoria non consolida una situazione edilizia illegittima, non genera un legittimo affidamento nella sua conservazione e non impone una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione.
- La tutela del legittimo affidamento presuppone provvedimenti amministrativi idonei a fondare aspettative stabilizzate e rapporti giuridici certi; non può fondarsi sulla mera inerzia dell'amministrazione rispetto a opere prive dei titoli prescritti.
- Poiché la repressione dell'abuso edilizio è attività vincolata, la previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando la partecipazione del privato non potrebbe condurre a un esito diverso; resta comunque rilevante, ai fini della correttezza procedimentale, l'eventuale comunicazione del preavviso di diniego e la possibilità di presentare osservazioni.
Ordinanza di demolizione di una veranda abusiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Firenze per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione relativa a una veranda realizzata sul lastrico solare di un'unità immobiliare, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.
Premesse e procedimento amministrativo
La proprietaria aveva presentato nel 2004 una domanda di concessione edilizia in sanatoria, riferita a una veranda di circa 31 mq asseritamente realizzata nel 1969. Nel 2022 il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l'incremento della superficie utile lorda in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Non essendo state presentate osservazioni, il Comune aveva respinto la domanda di sanatoria con provvedimento del 20 ottobre 2022, richiamando il contrasto dell'intervento con gli strumenti urbanistici allora vigenti e l'inapplicabilità delle deroghe regionali. Il diniego non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo.
Ordinanza impugnata e motivo di ricorso
A seguito della definitività del diniego, il Comune aveva adottato l'ordinanza di demolizione n. 158/2023 del 22 marzo 2023, rilevando la realizzazione dell'opera in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, nonché il contrasto con il regolamento urbanistico.
La ricorrente aveva dedotto un unico motivo, sostenendo che l'ordine fosse stato adottato a circa diciannove anni dalla presentazione della domanda di condono. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione e sulla prevalenza di tale interesse rispetto all'affidamento maturato per il lungo tempo trascorso.
Natura vincolata della repressione edilizia
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata. Accertata la realizzazione dell'opera in assenza del necessario titolo, l'amministrazione è tenuta ad adottare l'ordine di demolizione e non deve procedere a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico né alla comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e gli interessi privati coinvolti.
Sotto il profilo motivazionale, l'ordinanza è sufficiente quando indica le opere abusive e dà atto della loro realizzazione senza il necessario titolo abilitativo. Nel caso esaminato, l'ordinanza individuava la veranda, l'assenza del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché il contrasto con la disciplina urbanistica applicabile.
Decorso del tempo e legittimo affidamento
Il Collegio ha escluso che il lungo intervallo temporale potesse fondare un legittimo affidamento nella conservazione dell'abuso. Il legittimo affidamento presuppone provvedimenti amministrativi capaci di creare aspettative stabilizzate e rapporti giuridici certi; non può invece derivare dalla mera inerzia dell'amministrazione rispetto a opere prive dei titoli prescritti.
Il tempo trascorso, anche quando sia considerevole, non legittima l'abuso, non impone una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione e non determina il consolidamento della posizione del proprietario. Secondo il parere, il decorso del tempo non attenua il carattere abusivo dell'intervento.
Partecipazione procedimentale
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che la ricorrente non aveva presentato osservazioni. La Sezione ha ricordato che, trattandosi di attività vincolata, la repressione dell'abuso edilizio non richiede in via generale la previa comunicazione di avvio quando la partecipazione del privato non potrebbe comunque modificare l'esito del procedimento.
La comunicazione del preavviso e la mancata presentazione di deduzioni sono state considerate ulteriori elementi a conferma della correttezza dell'operato comunale.
Conclusioni
La Sezione Prima ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →