Cassazione Penale, Ordinanza n. 06036/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per plurimi furti, un furto in abitazione aggravato e l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, contestando con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sub a) come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la stanza interessata non integrasse una privata dimora. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione di merito, giudicata immune da vizi logici e fondata su corretti criteri giuridici: il luogo era chiuso, non accessibile a terzi e vi si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata; la decisione di merito era inoltre conforme al principio delle Sezioni unite sulla nozione di privata dimora.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Per la configurabilità del furto in abitazione occorre che il fatto sia commesso in un luogo rientrante nella nozione di privata dimora, cioè in un ambiente in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e che non sia aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare.
art. 81 c.p.
Richiamato come base del trattamento dei plurimi reati in continuazione.
art. 624 c.p.
Richiamato quale fattispecie base dei furti contestati.
art. 625 n. 2 c.p.
Richiamato come aggravante del furto.
art. 493-ter c.p.
Richiamato per l'indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
art. 61 n. 11-sexies c.p.
Richiamato come circostanza aggravante.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una censura meramente assertiva o non specificamente critica della motivazione di merito.
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, purché non aperti al pubblico e non liberamente accessibili a terzi senza il consenso del titolare, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale.
- Quando il giudice di merito applica correttamente il principio di diritto sulla privata dimora e fonda il proprio convincimento su elementi fattuali coerenti con tale definizione, la censura di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto non può essere accolta se non evidenzia specifici vizi logici o di diritto.
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