Cassazione Civile, Ordinanza n. 35210/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da due conti correnti bancari aperti in epoca anteriore al 2000. La società correntista aveva agito per far accertare la nullità di varie clausole e addebiti bancari: interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto e criteri di calcolo delle valute. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, dichiarando la nullità delle clausole non pattuite per iscritto e rideterminando il saldo. In appello la banca aveva ottenuto la riforma: la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1 luglio 2000, sulla base della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e della presunta comunicazione della modifica alla clientela, e aveva accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione, rideterminando il saldo a debito della correntista. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione del divieto di nova in appello, perché la banca avrebbe introdotto solo in appello la deduzione della conoscenza delle nuove condizioni tramite estratti conto; (2) violazione delle norme su anatocismo e delibera CICR, sostenendo che la modifica fosse peggiorativa e richiedesse approvazione scritta; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte attribuito valore a una specifica approvazione scritta non allegata o provata; (4) giudicato interno e prescrizione, perché l'appello non avrebbe censurato tutte le rationes della decisione di primo grado; (5) violazione di norme sostanziali e processuali, perché la prescrizione delle rimesse solutorie non poteva incidere sull'azione di accertamento del saldo e sulla nullità delle clausole; (6) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per non avere il giudice d'appello spiegato perché la documentazione prodotta non fosse sufficiente e per avere ignorato gli estratti conto; (7) violazione del giudicato interno, perché la Corte avrebbe riconosciuto nel saldo finale anche poste già dichiarate non dovute. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha affermato che non vi era nuova domanda o eccezione in appello, che nei contratti di conto corrente anteriori al 9 febbraio 2000 la clausola anatocistica poteva essere validamente introdotta solo con espressa pattuizione scritta, e che il giudice di merito poteva accertare la presenza di una specifica approvazione scritta nei contratti prodotti. Ha respinto anche il quarto e il quinto motivo, ritenendo corretta la decisione d'appello sulla prescrizione delle rimesse e chiarendo che la prescrizione incide sulla ripetizione dell'indebito, non sulla mera declaratoria di nullità, né consente di sostituire in cassazione un nuovo calcolo contabile. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che la motivazione della Corte territoriale sulla prescrizione e sui conteggi era troppo sintetica e non spiegava adeguatamente: se e come dagli estratti conto emergessero rimesse solutorie o ripristinatorie; se i conteggi fossero coerenti con il giudicato interno su interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e capitalizzazione anteriore al 1 luglio 2000; e se la capitalizzazione fosse stata applicata solo dal momento delle specifiche pattuizioni scritte del 7 dicembre 2000 e del 7 ottobre 2004. Il settimo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e nuova regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ha assorbito il settimo e ha respinto gli altri motivi. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, affinché riesamini i conteggi e la questione della prescrizione alla luce dei principi indicati, verificando anche il rispetto del giudicato interno e l'eventuale necessità di una nuova consulenza contabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Non sono ammissibili domande o eccezioni nuove in appello; nel caso concreto, tuttavia, la deduzione della legittimità della capitalizzazione post delibera CICR non è stata considerata un novum decisorio.
art. 1183 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'anatocismo e alla necessità di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali.
art. 120 TUB
La clausola di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari è valutata alla luce della disciplina speciale e della delibera CICR attuativa.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
Per i contratti precedenti al 9 febbraio 2000 la nuova capitalizzazione paritetica non può essere giustificata con il mero meccanismo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con la semplice comunicazione estrattuale, ma richiede espressa pattuizione scritta.
art. 25 D.lgs. 342/1999
Ha dato base normativa alla delibera CICR in tema di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.
art. 115 c.p.c.
Censurata la valutazione di fatti e prove non allegati; la Corte di cassazione ha però ritenuto che il giudice di merito potesse esaminare i contratti prodotti per verificare la presenza di una specifica approvazione scritta.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sui capi non impugnati.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno vincola sulle statuizioni non devolute in appello.
art. 1422 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
art. 2033 c.c.
La prescrizione opera sulla ripetizione dell'indebito, non sull'accertamento astratto della nullità.
art. 2932 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte vi fondi una specifica regula decidendi.
art. 2697 c.c.
In tema di prescrizione delle rimesse, l'onere di allegazione/prova della natura solutoria o ripristinatoria è valutato secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.
art. 1852 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del conto corrente bancario.
art. 117 TUB
Invocato per la forma scritta delle condizioni economiche del rapporto bancario.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire nell'accertamento del saldo e della nullità delle clausole.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non può essere meramente apparente o stereotipata; deve spiegare in modo intellegibile il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nei contratti di conto corrente bancario anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi già dichiarata nulla non può essere validamente reintrodotta per il solo fatto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o della comunicazione estrattuale: occorre una specifica pattuizione scritta, coerente con la disciplina applicabile.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse solutorie, è sufficiente la deduzione del decorso del termine decennale e della volontà di avvalersene; non è necessario che l'istituto indichi singolarmente tutte le rimesse asseritamente solutorie, mentre il cliente deve contrastare l'eccezione provando la natura ripristinatoria dei versamenti.
- La prescrizione delle rimesse rileva ai fini della ripetizione dell'indebito, ma non impedisce l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali: sono piani distinti, e non è consentito trasformare la sola imprescrittibilità dell'azione di nullità in automatica rideterminazione contabile del saldo.
- In sede di legittimità è censurabile la motivazione che, pur richiamando principi astratti corretti, non spieghi in concreto perché la documentazione prodotta sia insufficiente o come i conteggi siano stati costruiti rispetto al giudicato interno e ai singoli periodi di validità delle clausole.
- Il giudice di merito, quando deve rideterminare il saldo di un conto corrente bancario, deve dare conto in modo puntuale della sorte di ciascuna posta rilevante, dell'eventuale distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e della coerenza del calcolo con le statuizioni ormai coperte da giudicato.
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