Ordinanza n. 1848/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 27.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli, notificato il 27 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato. Nella fase cautelare ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della revoca in ragione del rilevante lasso di tempo decorso nella definizione della procedura originaria, non imputabile alla propria condotta, e della sopravvenuta reperibilità di una diversa e idonea occupazione lavorativa. Ha documentato lo svolgimento dapprima di un rapporto a tempo determinato e successivamente di un rapporto a tempo indeterminato, con redditi adeguati, mediante modelli Unilav, CUD 2026 e buste paga relative ai mesi da febbraio a maggio 2026. L'amministrazione ha richiamato una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, confermativa di una sentenza del TAR, ma il ricorrente ha sostenuto l'irrilevanza di tale precedente perché riferito a una fattispecie diversa, concernente la carenza della cosiddetta asseverazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti gli estremi della tutela interinale all'esito della sommaria delibazione. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il consistente spatium temporis necessario alla conclusione della procedura relativa all'originaria istanza di nulla osta non fosse imputabile al ricorrente; pertanto, le conseguenze sfavorevoli sopravvenute non potevano ragionevolmente essere poste a suo carico. L'amministrazione, dopo avere mantenuto un contegno inerte per un periodo significativo, appariva avere irragionevolmente allocato sul ricorrente l'alea del decorso del tempo. Il giudice ha inoltre attribuito rilievo alla circostanza che gli accertamenti relativi al rapporto originario fossero stati compiuti solo dopo lungo tempo, quando il ricorrente aveva già reperito altra occupazione, prima a termine e poi a tempo indeterminato, con flussi reddituali adeguati. È stato ritenuto inconferente il precedente del Consiglio di Stato invocato dall'amministrazione, perché riguardava una fattispecie diversa, caratterizzata dalla carenza dell'asseverazione, mentre nel caso esaminato rilevava la sopravvenuta disponibilità di un'idonea attività lavorativa durante il procedimento per il nulla osta. L'efficacia del provvedimento impugnato è stata quindi sospesa in via cautelare. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale.
Massime di principio
- Quando la definizione di un procedimento amministrativo si protrae per un tempo consistente per ragioni non imputabili al privato, l'amministrazione non può irragionevolmente trasferire su quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli sopravvenute del decorso del tempo.
- Nella valutazione cautelare della revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, può assumere rilievo la sopravvenuta reperibilità, nelle more del procedimento, di un'idonea attività lavorativa, adeguatamente documentata e accompagnata dalla percezione di redditi congrui.
- Un precedente giurisprudenziale è inconferente quando riguarda presupposti fattuali e giuridici diversi da quelli oggetto del giudizio, come la carenza dell'asseverazione rispetto alla sopravvenuta disponibilità di una nuova occupazione lavorativa.
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