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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 234 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso di un credito IVA maturato nel 2017 e gli avvisi di accertamento per IVA e IRES relativi agli anni 2014-2017 emessi dall'Agenzia delle Entrate che ha applicato la disciplina delle "società in perdita sistematica" (società di comodo), annullando il credito IVA e disconoscendo le perdite. X Srl aveva acquistato terreni con preliminare del 2008 e atto definitivo nel 2015 per sviluppare un centro commerciale; a causa della crisi del mercato immobiliare e dell'iter autorizzativo l'attività non si era concretamente sviluppata nei periodi contestati. In primo grado la CTP di Verona aveva accolto i ricorsi di X Srl annullando gli atti impugnati. L'Agenzia ha appellato sostenendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso relativo al diniego del rimborso e, nel merito, contestando la ricostruzione fattuale e giuridica dei primi giudici.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP che aveva annullato gli avvisi di accertamento e il provvedimento di diniego del rimborso IVA. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia adeguatamente motivato l'applicazione della disciplina sulle società di comodo, non avendo contestato specificamente gli elementi probatori prodotti dalla società (contratto preliminare, perfezionamento dell'acquisto, pagamenti, iter urbanistico e autorizzativo, crisi del mercato). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interpello disapplicativo non esclude la possibilità per il contribuente di provare in sede giurisdizionale le ragioni oggettive dell'inattività (art. 30 comma 4-bis) e ha richiamato la tutela del principio di neutralità IVA ai sensi del diritto UE. Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 36‑decies, D.L. n. 138/2011

    Norma richiamata in relazione alla disciplina sulle società in perdita sistematica; nel caso è stata invocata dall'Amministrazione per qualificare la società come non operativa, ma la Corte ne ha ritenuto l'applicazione non sufficientemente motivata.

  • art. 30, commi 4 e 4‑bis, Legge n. 724/1994

    Prevede il "test di operatività" e la possibilità di interpello disapplicativo; la Corte conferma che il mancato interpello non preclude la possibilità per il contribuente di provare in giudizio cause oggettive che giustificano l'inattività.

  • art. 18, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiede motivazione adeguata dei motivi di ricorso per la loro ammissibilità; la Corte ha ritenuto prescritto l'elemento di specificità nel ricorso relativo al diniego del rimborso, rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, 183

    Richiamata per il principio di neutralità dell'IVA e per la protezione del diritto della detrazione/rimborso: le restrizioni nazionali non possono ledere la disciplina comunitaria salvo che siano giustificate e proporzionate.

  • DPR 633/1972, artt. 19, 30, 38‑bis

    Norme nazionali sull'IVA (diritto alla detrazione, regole applicative); usate nel confronto con la disciplina nazionale delle società non operative.

  • art. 37‑bis, DPR 600/1973

    Richiamato come procedura connessa all'interpello disapplicativo; la Corte ricorda che gli strumenti amministrativi non esauriscono la possibilità probatoria del contribuente in sede giurisdizionale.

  • Cassazione, Sez. V, ord. n. 16091/2022

    Giurisprudenza richiamata che afferma che l'interpello disapplicativo non ha natura di condizione di improcedibilità e non elimina la possibilità per il contribuente di superare la presunzione di non operatività mediante prove in giudizio.

Massime di principio

  • L'Amministrazione deve motivare in modo specifico e con elementi circostanziati l'applicazione della disciplina sulle "società di comodo"; non basta l'analisi formale dei bilanci e la mera annotazione di perdite pluriannuali.
  • Il contribuente può, anche in assenza di interpello disapplicativo, dimostrare in sede giurisdizionale cause oggettive e non imputabili (crisi del mercato, lungaggini dell'iter autorizzativo, passaggi urbanistici, investimenti effettivi) che giustificano l'assenza di ricavi e l'inattività operativa.
  • In materia di IVA prevale il principio di neutralità sancito dal diritto UE: il diritto alla detrazione/rimborso non può essere limitato da norme nazionali non adeguatamente motivate o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
  • Per ottenere l'annullamento di un diniego di rimborso IVA basato su una qualificazione come "società non operativa", è utile documentare il percorso concreto dell'investimento (contratti preliminari, atti definitivi, pagamenti, perizie, atti amministrativi e richieste di autorizzazione) per dimostrare lo scopo produttivo e i ritardi non imputabili alla società.
  • Le eccezioni procedurali (es. inammissibilità per mancanza di motivi specifici) vanno valutate alla luce del contenuto reale del ricorso: se è presente una motivazione specifica relativa al provvedimento impugnato, il giudice può ritenere il ricorso ammissibile.

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