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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14974/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte la settimana, sostitutiva degli arresti domiciliari. Contestavano la mancata valutazione dell'effettiva e attuale necessità della misura, rilevando che, dopo un lungo decorso temporale (sette mesi agli arresti domiciliari, poi obbligo di presentazione quotidiana e successivamente ridotto a tre volte la settimana), non fosse stata effettuata una prognosi sulle possibilità di reiterazione del reato alla luce della personalità degli indagati, del loro comportamento positivo e del loro allontanamento da circuiti criminali. Sostenevano altresì che la misura limitasse indebitamente la libertà personale e ostacolasse l'attività lavorativa come autotrasportatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità delle doglianze. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello cautelare contro il rigetto della sostituzione o revoca di una misura cautelare è vincolato ai motivi e non consente un nuovo esame esaustivo delle condizioni di applicabilità della misura: il giudice dell'appello deve valutare se siano stati allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari. Nel caso di specie la difesa non ha dedotto fatti concreti di novità e non ha adempiuto all'onere di dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; il semplice decorso del tempo, la condizione di incensuratezza e la buona condotta non sono risultati, di per sé, sufficienti. La Corte ha ritenuto corretta anche la valutazione del Tribunale circa la compatibilità della misura con l'attività lavorativa, dato il carattere poco afflittivo dell'obbligo ridotto a tre giorni settimanali. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Disposto applicato per imporre ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione

    Sez. 6, Sentenza n.45826 del 27/10/2021; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013

    Principio secondo cui l'appello cautelare contro il rigetto della richiesta di sostituzione o revoca di una misura cautelare non consente un pieno riesame delle condizioni di applicabilità della misura ma richiede la segnalazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari; l'onere di provare la cessazione delle esigenze cautelari grava sulla difesa

Massime di principio

  • In appello cautelare il giudice non può riaprire completamente la valutazione dell'applicabilità della misura cautelare: il riesame è limitato a verificare la presenza di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti che modifichino il quadro probatorio o le esigenze cautelari
  • L'onere di dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari (e quindi la necessità di revoca o attenuazione della misura) grava sulla difesa; mere affermazioni generiche su buona condotta, incensuratezza o decorso del tempo non sono sufficienti
  • Il semplice decorso del tempo e l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla misura non costituiscono, di per sé, prova della venuta meno delle esigenze cautelari: tali elementi devono essere corroborati da fatti significativi e concreti
  • Il giudice può equamente contemperare esigenze lavorative e di prevenzione, ma una misura anche se limitativa può essere considerata proporzionata se compatibile con le esigenze di prevenzione e con la gravità del fatto contestato
  • Ricorsi inammissibili possono comportare l'onere delle spese e sanzioni economiche a carico dei ricorrenti quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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